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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

sciplinate in sede di ordinanza105. La normativa è stata semplificata e inserita nella legge.

Articolo 136 Obiettivi e compiti della consulenza

Capoverso 3a

Con questo nuovo capoverso si istituisce la base legale per consentire alla Confederazione di sostenere attività di consulenza specialistica nell’ambito di accertamenti preliminari relativi a iniziative progettuali regionali integrate.

Nel quadro del secondo messaggio concernente la NPC (modifiche di legge), nel titolo sesto della LAgr (Capitolo 2: Consulenza) è già prevista una modifica dell’articolo 136 (Obiettivi e compiti della consulenza). Gli articoli 137 (Organizzazione della consulenza) e 138 (Aiuti finanziari per la consulenza) di questo capitolo sono abrogati. La modifica dell’articolo 136 è qui menzionata solo per ragioni di completezza e di trasparenza (tenore secondo l’avamprogetto per la consultazione NPC, senza il nuovo cpv. 3a). Nel frattempo la consultazione sulla NPC si è conclusa.

Art. 136 Obiettivi e compiti della consulenza

1 La consulenza informa le persone attive nell'agricoltura, nell'economia domestica rurale, nelle organizzazioni agricole o nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali e promuove il loro perfezionamento professionale.

2 I Cantoni garantiscono la consulenza a livello cantonale.

3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d'importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d'importanza nazionale per le prestazioni fornite nell'ambito della consulenza.

4 Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di informazioni, di esperienze e di conoscenze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni.

5 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni e i centri di consulenza devono soddisfare.

Articolo 147 Istituto d’allevamento equino

Capoverso 3 lettere a e b

Visto che le unità amministrative possono fornire prestazioni commerciali soltanto se sono autorizzate a farlo a norma di legge, occorre istituire le basi necessarie a livello legislativo.

105 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la ricerca agronomica, ORAgr