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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

poter intervenire rapidamente e prendere le misure amministrative necessarie per ripristinare la situazione di diritto.

Lettera b

La lettera b ha lo scopo di permettere alle autorità esecutive, indipendentemente da un perseguimento penale o della punibilità, di far eliminare tempestivamente i prodotti suscettibili di implicare un pericolo, per esempio nell’ambito dei mezzi di produzione, pur salvaguardando il principio di proporzionalità. Si tratta ad esempio di prodotti deperibili vietati o di materiale di moltiplicazione illecito la cui cura, dal momento del sequestro alla decisione di confisca pronunciata dal giudice penale, può risultare eccessivamente dispendiosa e costosa.

Articolo 170 Riduzione e diniego di contributi

Capoverso 3

Nel quadro dei compiti esecutivi attribuiti ai Cantoni rientra in linea di principio anche l’impostazione differenziata della riduzione e del diniego di contributi qualora le condizioni non fossero adempiute o lo fossero solo in parte. In particolare a proposito dei pagamenti diretti si è tuttavia constatato che l’auspicata armonizzazione con la direttiva sinora adottata dai Cantoni (in collaborazione con l’UFAG) non è stata raggiunta nella misura desiderata. Ciò è fra l’altro riconducibile al fatto che la direttiva vigente corrisponde a una cosiddetta ordinanza amministrativa, che vincola le autorità incaricate dell’esecuzione ma non le istanze giudiziarie successive. Per tale motivo il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare mediante ordinanza le necessarie disposizioni; in tal ambito l’attenzione andrà rivolta soprattutto, come detto, ai pagamenti diretti.

Articolo 172 Delitti

In virtù del diritto in materia di agricoltura, soltanto l’organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l’articolo 64 capoverso 4 può consultare la contabilità di cantina delle aziende vinicole e può quindi giungere a conoscenza di un’eventuale designazione o classificazione illecita secondo l’articolo 63. A causa dell’impossibilità di consultare documenti di produzione e commercializzazione, una persona danneggiata da un’eventuale violazione delle disposizioni in materia di designazione o classificazione (il consumatore e/o un altro produttore) non ne viene invece quasi mai a conoscenza. Al fine di poter perseguire chiunque usi una denominazione illecita, e quindi non solo chi agisce per mestiere, è pertanto opportuno estendere il diritto di querela all’organo di controllo incaricato dal Consiglio federale secondo l’articolo 64 capoverso 4. Nel settore del vino non appare necessario stabilire un’analogia con le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette secondo l’articolo 16, nonché con gli altri diritti di proprietà intellettuale (diritto dei brevetti, del design, della protezione dei marchi e d’autore), per i quali la protezione da parte del diritto penale prende la forma di diritto di querela. Il capoverso 1 è peraltro fatto oggetto di un adeguamento dal profilo redazionale.

Conformemente agli sforzi di revisione attualmente profusi nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale per combattere le falsificazioni, nel capoverso 2 la pena per chi agisce per mestiere viene adeguata alle disposizioni proposte in questo settore e quindi innalzata a un massimo di cinque anni di detenzione e alla multa sino a 600'000 franchi.