Progetto

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 251Fedlex · Progetto

Commento all’avamprogetto di legge

Articolo 169 Misure amministrative generali

Capoverso 1 lettera h

La lettera h viene soprattutto adeguata dal profilo redazionale e formulata in modo più chiaro. La nozione di multa disciplinare è sostituita in quanto normalmente viene usata per punire violazioni di lieve entità. Sostituendola con „sanzione“, analogamente alla legge sui cartelli, si intende segnalare in modo chiaro che le sanzioni amministrative previste possono andare oltre l’entità delle multe disciplinari e quindi possono anche comportare importi molto elevati.

Capoverso 1 lettera i

La lettera i si riferisce in special modo ai casi di violazione degli obblighi di notifica e di registrazione in cui non è possibile ridurre i contributi.

Capoverso 1 lettera j

Con la lettera j si intende dotare l’Ufficio federale di uno strumento che gli permetta di garantire che l’abbandono del contingentamento lattiero avvenga in modo ordinato e salvaguardando i principi della concorrenza. Eventuali infrazioni agli obblighi di registrazione, controllo e inflizione di sanzioni da parte delle organizzazioni, alle esigenze e agli oneri legali applicabili in caso di abbandono anticipato nonché all’obbligo contrattuale possono da un lato procurare considerevoli arricchimenti illeciti agli autori di tali infrazioni e dall’altro perturbare il mercato lattiero. Accanto a quelle minori, vi saranno sicuramente anche organizzazioni che gestiranno quantitativi globali di latte attorno ai 500 milioni di chilogrammi. Se in una simile organizzazione la gestione dei quantitativi non è conforme ai requisiti della legge, i quantitativi da gestire possono superare rapidamente il volume fissato. Per tale motivo gli strumenti a disposizione devono avere un influsso adeguato.

Capoverso 2

Per separarle dalle misure prevalentemente repressive del capoverso 1, le misure esecutive destinate a ripristinare la situazione di diritto sono fatte oggetto di un capoverso a parte.

Lettera a

L’introduzione della lettera a ha lo scopo di mettere a disposizione delle autorità competenti una misura adeguata per ristabilire la situazione di diritto in caso di utilizzazione illecita di una designazione protetta o di un prodotto oppure per poter far cessare l’immissione in commercio illecita di un prodotto. In virtù dell’articolo 21 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP (RS 910.12), gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari (chimici cantonali) eseguono la sezione 3 di tale ordinanza (impiego della menzione DOP o IGP, estensione della protezione, prodotti che non adempiono il capitolato d’oneri) secondo la legislazione sulle derrate alimentari. A tal fine, i chimici cantonali pronunciano contestazioni (misure amministrative) in virtù dell’articolo 27 della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0). Se non si tratta di derrate alimentari (legno, fieno o oli essenziali, ad esempio), le autorità incaricate dell’esecuzione applicano la legislazione sull’agricoltura (art. 21 cpv. 1 dell’ordinanza DOP/IGP). La stessa cosa vale per l’ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18) o qualsiasi altra ordinanza basata sull’articolo 14 LAgr. Grazie alla modifica di questa disposizione, sarà ora possibile adottare misure comparabili a quelle previste dalla legislazione sulle derrate alimentari. Nell’ambito dei mezzi di produzione, la legislazione sull’agricoltura contiene pure numerose restrizioni dell’utilizzazione e dell’immissione in commercio. In caso di violazione di tali disposizioni, le autorità incaricate dell’esecuzione devono