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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

Per i provvedimenti di cui alla lettera a, la soppressione della limitazione alle aziende nella regione di montagna e in quella collinare non ha praticamente alcuna ripercussione: nella regione di pianura, infatti, effettivi problemi d’insediamento o di terreni incolti sono difficilmente motivabili. La formulazione aperta di questo capoverso, invece, consente un coordinamento efficace con le disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio.

Articolo 91 Rimborso in caso di alienazione con utile

Capoverso 1

È necessario rimborsare gli aiuti agli investimenti se l’intera azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile. Se l’alienazione riguarda soltanto la parte di azienda che non è stata sostenuta con aiuti agli investimenti, non vi è alcuna ripercussione sugli aiuti agli investimenti fintanto che non si è in presenza di una modifica della destinazione o di un frazionamento secondo l’articolo 102 LAgr.

La soppressione degli interessi dovuti sul mutuo, calcolati retroattivamente, facilita la cessazione anticipata dell’attività agricola. La riscossione degli interessi retroattivi, inoltre, risulta piuttosto onerosa dal punto di vista amministrativo.

Articolo 97 Approvazione dei progetti

Capoverso 3

La pubblicazione, con la possibilità di fare opposizione da parte delle organizzazioni legittimate a ricorrere a livello nazionale, deve avvenire soltanto nel caso di edifici e impianti soggetti all’obbligo di autorizzazione o di concessione.

Capoverso 4

Il capoverso 4 contiene una precisazione circa i progetti soggetti ad oneri.

Nell’ambito del secondo messaggio concernente la NPC (modifiche di legge), nel titolo quinto della LAgr si propone di introdurre un nuovo articolo 97a che funge da base per i futuri accordi di programma. L’articolo è qui citato, per ragioni di completezza e di trasparenza, assieme ad altre revisioni di legge. Nel frattempo la consultazione sulla NPC si è conclusa.

Art. 97a Accordo di programma

1 La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell’ambito di accordi di programma.

2 I servizi federali interessati stabiliscono definitivamente i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma.

3 La procedura per la presentazione di progetti sostenuti con contributi di accordi di programma è retta dal diritto cantonale.

Mentre per i progetti individuali (sostenuti a titolo forfettario o in percentuale) si continuano ad applicare le condizioni attuali di cui all’articolo 97, per i progetti con accordi di programma è ora determinante l’articolo 97a. Già oggi i Cantoni sono responsabili dell’approvazione dei progetti. Nel settore della protezione della natura e del paesaggio, essi si attendono anzitutto un margine di manovra più ampio per quanto riguarda gli oneri e le condizioni della Confederazione e una maggiore sicurezza nella distribuzione delle risorse finanziarie ai progetti. Negli accordi di pro-