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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Commento all’avamprogetto di legge

gramma ciò sarà possibile se la Confederazione si limiterà a requisiti (strategici) generali (p. es. determinazione di priorità nel settore natura e paesaggio, ma senza prescrizioni dettagliate) e li integrerà per tempo nel processo di negoziazione con il Cantone. Salvo che per fattispecie evidentemente non rilevabili, gli oneri e le condizioni saranno stabiliti definitivamente ad accordo di programma concluso. Contemporaneamente saranno stabilite le modalità di pagamento e le relative condizioni. Delegando la competenza generale al Cantone, la procedura di quest’ultimo sarà determinante. In questo contesto il diritto di ricorso va concesso alle organizzazioni riconosciute a livello federale.

Attuazione a livello di ordinanza: venendo a mancare i supplementi concessi in base alla capacità finanziaria, con l’applicazione della NPC occorre ridefinire sia la prestazione richiesta al Cantone sia le aliquote di contributo per i diversi provvedimenti. Mentre nell’articolo 93 capoverso 3 è richiesto un contributo adeguato del Cantone, l’articolo 95 fissa le aliquote massime di contributo. All’interno dell’attuale margine di aliquota di contributo stabilito nell’OMSt o nell’OIMSC si prevede di scegliere il limite superiore per i provvedimenti collettivi e il limite inferiore per quelli individuali.

Articolo 98 Stanziamento dei mezzi finanziari

In relazione alla decisione del Parlamento concernente l’inserimento dell’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr, nell’articolo 98 non è stata segnalata questa nuova possibilità di sovvenzionamento. Con il rimando all’articolo 93 capoverso 1 sono coperti tutti i settori passibili di ricevere contributi (bonifiche fondiarie, edilizia agricola, progetti di sviluppo regionale). Non è più necessario menzionare gli articoli 95 e 96.

Articolo 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi

Capoverso 1 lettere b e d

Dal 1° gennaio 2004 le singole aziende possono chiedere il sovvenzionamento di impianti per la produzione di energia proveniente da biomassa secondo l’articolo 106 capoverso 1 lettera c LAgr come provvedimento di diversificazione dell’attività. Per poter gestire in modo economico questi impianti occorre una quantità sufficiente di biomassa di provenienza agricola ed eventuali cosubstrati. In molti casi, perciò, è opportuno che più aziende realizzino e gestiscano collettivamente un impianto. Anche gli investimenti per uno sfruttamento economico del calore di processo in esubero hanno diritto a essere sovvenzionati.

Secondo i fondamenti giuridici attuali, per tutti i provvedimenti collettivi per cui vengono versati contributi possono essere concessi anche crediti d’investimento. Inserendo la lettera d s’intende equiparare i progetti secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr agli altri provvedimenti collettivi. L’adeguamento si rivela necessario in particolare affinché anche per progetti di sviluppo regionale si possano erogare crediti di costruzione secondo il capoverso 2.

Articolo 115 Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti

Capoverso 2 lettere a e b

Visto che le unità amministrative possono offrire prestazioni commerciali solo se sono autorizzate a farlo a norma di legge, occorre istituire le basi necessarie a livello legislativo. Attualmente le prestazioni commerciali delle stazioni di ricerca sono di-