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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Commento all’avamprogetto di legge

Articolo 173 Contravvenzioni

Capoverso 1 lettera i

Dal 1° gennaio 2004 il Consiglio federale può anche emanare, in virtù dell’articolo 159a, prescrizioni sull’utilizzazione di mezzi di produzione. Attualmente manca per contro la base legale che permetta di adottare misure penali nei confronti di chi non si attiene a tali prescrizioni. Grazie alla nuova formulazione dell’articolo 173 capoverso 1 lettera i, questa lacuna è ora colmata.

Articolo 179 Alta vigilanza della Confederazione

Si tratta di un adeguamento del testo francese al senso del testo tedesco. Il testo francese deve inoltre precisare che i contributi non devono essere ridotti o negati soltanto se un Cantone non esegue affatto la legge, bensì anche se la esegue in modo incompleto o scorretto.

Articolo 181 Controllo

Visto che non è stato deciso, neanche nell’ambito della riforma amministrativa, in quale misura avrà luogo il coordinamento, il campo d’applicazione del capoverso 1bis è formulato in modo aperto e non si menzionano singole leggi. Attualmente sembra essere privilegiata la legislazione in materia di agricoltura, derrate alimentari e veterinaria.

Gli oneri inerenti a tali leggi sono avviati ed eseguiti sotto l’egida di diversi uffici della Confederazione e dei Cantoni. A ciò si aggiunge il fatto che le prestazioni supplementari nel settore dei label sono offerte ed eseguite da privati. Queste diverse attività di controllo comportano per le aziende contadine e altre aziende piccole e medie non solo un importante dispendio amministrativo, bensì anche lacune nel controllo. Siffatte lacune risultano dalla prassi parzialmente molto differente delle autorità esecutive cantonali. Per tale motivo il Consiglio federale deve avere la possibilità di uniformare mediante prescrizioni le attività di controllo di tutti gli organi esecutivi e di concertarle tra di loro, come già sollecitato da diverse parti. Tenendo conto del principio dell’autocontrollo, i controlli devono fra l’altro essere impostati in modo tale da essere adeguati ai rischi, indipendenti e pertinenti e devono adempiere i parametri internazionali.

Articolo 185 Dati per l’esecuzione

Capoversi 5 e 6

Per soddisfare le esigenze dell’amministrazione agricola sono nati alcuni sistemi d’informazione, che diversi organi esecutivi hanno istituito per i propri scopi. Con questa nuova disposizione si intende dare alla Confederazione la possibilità di riunire tali sistemi differenti in una banca di dati agricoli centralizzata, in cui ogni partner esecutivo inserisce direttamente i propri dati e li tiene aggiornati. Mediante una procedura di richiamo, gli organi esecutivi avranno accesso ai dati di cui hanno bisogno. In singoli casi potranno essere assegnati diritti supplementari, ad esempio per l’utilizzazione scientifica dei dati o in relazione a programmi privati in materia di label.

Da diversi anni questi dati sono oggetto anche di analisi statistiche. Ciò ha determinato, a tutti i livelli, un efficace risparmio nel rilevamento e nell'elaborazione delle informazioni di base. Per l'ulteriore sviluppo della politica agricola e per l'esecuzione della legislazione è indispensabile un sistema statistico coerente e adeguato.