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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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nabili sotto tutti i profili nella stessa regione poteva portare alla determinazione di un prezzo consentito che poteva talvolta apparire arbitrario, in particolare quando si trattava di determinare il prezzo consentito di un'azienda agricola. L'agricoltore è un imprenditore cosciente dei costi della sua produzione ed è capace di determinare egli stesso se il prezzo pagato per l'acquisto delle sue terre è esagerato o no. Inoltre, la determinazione del prezzo consentito ha talvolta costituito un freno alla ristrutturazione dell'agricoltura, poiché una agricoltore che voleva abbandonare la sua attività non otteneva un prezzo sufficiente per permettergli di riconvertirsi. La nozione di prezzo d'acquisto esorbitante dev'essere dunque abbandonata ed è opportuno abrogare le disposizione legale che la prevede.
Art. 69 Illiceità dell'asta volontaria
Il divieto delle aste volontarie era legato al rifiuto di autorizzare l'acquisto di aziende o fondi quando il prezzo pattuito era esorbitante. Le stesse ragioni che inducono a eliminare questo motivo di rifiuto portano all'abrogazione di questa disposizione, che vieta la vendita in un'asta volontaria.
Art. 73-79 Misure destinate a prevenire l'indebitamento eccessivo
Il limite imposto in materia di aggravio mediante pegni immobiliari è una misura di politica strutturale volta a prevenire l'indebitamento eccessivo. L'aggravio su un fondo agricolo non deve superare una determinata proporzione rispetto al valore di reddito. Nel diritto vigente, il limite di aggravio massimo corrisponde a un limite di indebitamento, che può essere superato se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 77 LDFR. Questa possibilità di sovraindebitamento, il fatto che l'aggravio massimo non è sufficiente a prevenire un indebitamento eccessivo dato che il proprietario di un fondo agricolo è libero di contrarre debiti diversi dal pegno immobiliare e da ultimo il mutato contesto della politica agricola, che esige dagli agricoltori di agire come imprenditori e che assumano la responsabilità del finanziamento della propria azienda rendono opportuna l'abrogazione delle disposizioni volte a prevenire l'indebitamento eccessivo (art. 73-79 LDFR).
Non va nondimeno dimenticato che il limite all'aggravio massimo si è dimostrato nel passato uno strumento efficace per contenere il finanziamento con fondi di terzi nell'agricoltura. Senza questo strumento, il finanziamento con fondi di terzi sarebbe fortemente aumentato in particolare nei periodi di speculazione fondiaria e di offerta generosa di prestiti da parte delle banche, dando origine a numerose crisi finanziarie.
Dopo la crisi del settore immobiliare negli anni Novanta del secolo scorso, le banche hanno adattato la loro politica creditizia assumendo un atteggiamento molto più prudente nel calcolare il limite di credito da concedere. Le richieste di credito vengono esaminate in modo molto più approfondito. Per questo motivo è poco probabile che l'abrogazione del limite d'aggravio porti a un forte aumento dei pegni immobiliari nell'agricoltura. Va inoltre detto che il criterio del valore di reddito (sul quale si fonda il calcolo dell'aggravio massimo) è sì pratico per le banche e facile da utilizzare per valutare la situazione finanziaria del richiedente, poiché è un valore oggettivo, indipendente dalla gestione dell'azienda; esso non è però sufficiente per determinare se, in un singolo caso, l'onere finanziario è sopportabile. In certi casi, questo metodo non permette di rilevare i rischi latenti, mentre in altri casi porta a una sopravvalutazione dei rischi e, di conseguenza, a condizioni di prestito meno vantaggiose.