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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Proposte di modifica
Art. 9 Coltivatore diretto
Cpv. 1
Finora, la qualità di coltivatore diretto era legata, anche per l'esercizio di un fondo agricolo isolato, alla prova della capacità di coltivare personalmente il suolo. Era idoneo alla coltivazione diretta chi possedeva le capacità necessarie, secondo la concezione usuale nell'agricoltura del nostro Paese per dirigere personalmente l'azienda agricola: ciò presupponeva, di principio, l'aver frequentato una scuola d'agricoltura. Erano nondimeno ammesse anche altre formazioni, in rapporto più o meno stretto con l'agricoltura, abbinate a un'esperienza pratica nel mondo rurale. Queste esigenze si giustificano per l'esercizio di un'azienda agricola, ma sono sproporzionate per l'esercizio di fondi agricoli isolati. La prassi in merito al riconoscimento della qualità di coltivatore diretto per questi ultimi fondi varia del resto molto da un Cantone all'altro. La modifica proposta intende precisare che l'esigenza delle capacità necessarie secondo la concezione usuale nel nostro Paese concerne soltanto le aziende agricole. Per i fondi agricoli, sono ora pertinenti soltanto la volontà di coltivare personalmente il suolo, le capacità pratiche di eseguire i lavori inerenti a questa attività e il fatto di svolgerli effettivamente.
Cpv. 2
Il contenuto della definizione di coltivatore diretto è stata integrata nel capoverso 1. Il capoverso 2 può dunque essere abrogato.
Art. 58 Divieto di divisione materiale e di frazionamento
Cpv. 2
La superficie minima al di sotto della quale i fondi vignati non possono essere suddivisi è portata a 15 are allo scopo di armonizzarla con il campo di applicazione della legge (art. 2 cpv. 3).
Art. 62 Eccezioni
Lett. f
L’articolo 62 prevede che l'autorizzazione non è necessaria per un certo numero di acquisti, generalmente per ragioni familiari o di successione, per evitare il cumulo di procedure amministrative o, come in questo caso, quando essi riguardano superfici di importanza minima.
Attualmente, la lettera f sottrae al regime dell'autorizzazione le rettifiche dei confini. D'altronde, la legge utilizza le nozioni di "miglioramento dei confini" (art. 57) e correzione o rettifica dei confini "in caso di costruzione di un'opera" (art. 59 lett. b). Nella pratica, queste differenze hanno dato luogo a confusione anche se la nozione di "rettifica dei confini" copre anche quella di "miglioramento dei confini". Si propone dunque di precisare nella legge che il miglioramento dei confini non sottostà al regime dell'autorizzazione.