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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Con l'abrogazione del limite dell'aggravio, le parti potranno negoziare individualmente le modalità del prestito. Sarà però opportuno seguire l'andamento del settore dei prestiti e, se necessario, prendere provvedimenti a favore di una maggiore trasparenza del mercato, dato che il livello dei tassi d'interesse dipende in ampia misura dal grado di sicurezza dei crediti, che a sua volta dipende dal valore venale applicato sul libero mercato.
La soppressione del regime del limite d'aggravio implica anche l'abrogazione della disposizione secondo cui la parte di un prestito che supera il limite d'aggravio consentito deve essere rimborsata entro un certo termine (art. 78 LDFR). Non è necessario prevedere un disciplinamento transitorio.
Art. 92 Modifica del diritto vigente
Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio
Art. 24b Aziende accessorie non agricole fuori delle zone edificabili
Cpv. 1
La possibilità di impiantare un'azienda accessoria deve, come finora, essere possibile solo per le aziende la cui gestione necessita di un volume di lavoro di almeno 0,75 unità standard di manodopera. Per questa ragione la condizione per installare un'azienda accessoria non si riferirà più alla definizione di azienda agricola secondo la LDFR. Nei capoversi 1 e 2 delle versioni tedesca e francese, l'espressione "landwirtschaftliche Gewerbe", rispettivamente "entreprises agricoles" viene sostituita da "landwirtschaftliche Betriebe", rispettivamente“ "exploitations agricoles". nel testo italiano, il termine "aziende agricole" non viene modificato. Il volume di lavoro minimo di 0,75 unità standard di manodopera per l'installazione di un'azienda accessoria viene sancito come condizione direttamente nella LPT. Nelle regioni di montagna e in quelle collinari i Cantoni possono offrire questa possibilità anche alle aziende la cui gestione necessita di un volume di lavoro inferiore, ma pari almeno a 0,5 unità standard di manodopera.
I fattori per il calcolo dell'unità standard di manodopera saranno armonizzati con quelli previsti nel titolo 5 LAAgr.
Cpv. 1bis
Il testo corrisponde all'avamprogetto di revisione anticipata del diritto della pianificazione del territorio che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 27 aprile 2005.
Cpv. 2
Il testo corrisponde all'avamprogetto di revisione anticipata del diritto della pianificazione del territorio che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 27 aprile 2005.