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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo
Art. 63 Motivi di rifiuto
Cpv. 1 lett. b e cpv. 2
Secondo il capoverso 1 lettera b, l'acquisto di un'azienda o di un fondo agricolo era finora rifiutato se il prezzo pattuito era "esorbitante". La nozione di prezzo esorbitante era precisata nell'articolo 66. La lotta contro i prezzi eccessivi nell'agricoltura costituiva uno degli obiettivi della LDFR (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c). Questo obiettivo non è più attuale nell'odierna politica agricola, che mira a rafforzare le capacità concorrenziali e di iniziativa degli agricoltori. Il controllo dei prezzi delle aziende e dei fondi agricoli ha inoltre spesso indotto a pagamenti in nero e ha costituito un freno alla ristrutturazione delle aziende impedendo la riconversione degli agricoltori che volevano porre termine alla loro attività. Da ultimo, la determinazione del prezzo esorbitante nel singolo caso ha dato luogo a grandi difficoltà pratiche. Tali ragioni portano a proporre l'abrogazione di questo motivo di rifiuto.
L'abrogazione del capoverso 1 lettera b comporta quella del capoverso 2, che prevedeva un'eccezione al divieto del prezzo esorbitante nel caso di acquisto in una procedura di realizzazione forzata.
Art. 64 Eccezioni al principio della coltivazione diretta
Cpv. 1 lett. f
La lettera f permette attualmente di autorizzare l'acquisto di un fondo o di un'azienda agricola da parte di una persona che non intende coltivare direttamente, nel caso in cui non sia stata formulata nessuna proposta da un coltivatore diretto, nonostante un pubblico bando a un prezzo non esorbitante. Con l'abrogazione del prezzo d'acquisto esorbitante, non esistono più criteri che permettano di applicare questa disposizione. Essa va dunque abrogata. Non sarebbe nemmeno possibile sostituire questo criterio con un altro, per esempio stabilendo come limite un multiplo del valore di reddito, dato che la cifra che si otterrebbe non includerebbe tutti parametri che un potenziale acquirente prende in considerazione. L'abrogazione di questa eccezione rafforzerà il principio della coltivazione diretta, poiché una persona che non è coltivatore diretto non potrà più acquisire aziende o fondi agricoli a meno di potersi avvalere delle altre eccezioni previste nelle lettere a-g dell’articolo 64 capoverso 1. Dal profilo della garanzia costituzionale della proprietà, una simile conseguenza può apparire problematica. Tuttavia essa è accettabile in considerazione dell'articolo 104 capoverso 3 lettera f della Costituzione federale, che consente alla Confederazione di legiferare per consolidare la proprietà fondiaria rurale. D'altronde, l'ingerenza nella garanzia della proprietà viene tuttavia attenuata dall'eliminazione del limite di prezzo, in particolare per tutti gli acquisti nei quali questo limite portava a una riduzione del prezzo. Inoltre, l'avamprogetto prevede di allentare le esigenze relative alla coltivazione diretta di fondi agricoli isolati (cfr. le spiegazioni all’art. 9).
Art. 66 Prezzo d'acquisto esorbitante
Secondo la normativa vigente, il prezzo d'acquisto è esorbitante se supera di oltre il 5 per cento il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della stessa regione durante gli ultimi cinque anni. Nei circa 10 anni in cui è stata applicata, questa regola ha dato luogo a grandi difficoltà d'applicazione ed è stata oggetto di numerose contestazioni. La difficoltà di trovare sul mercato libero oggetti parago-