Progetto

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 269Fedlex · Progetto

Proposte di modifica

Cpv. 4

La formulazione proposta intende garantire che l'azienda accessoria non agricola non possa essere gestita separatamente come impresa artigianale in piena campagna: L'autorizzazione decade se viene cessata la gestione dell'azienda agricola principale o le condizioni relative al volume di lavoro non sono più adempiute.

Per non ostacolare l'evoluzione strutturale, l'azienda accessoria non agricola di cui al capoverso 4 potrà essere ripresa e continuata da un'altra azienda agricola in possesso dei requisiti previsti. L'autorità competente verifica se le condizioni per l'autorizzazione sono rispettate. Per soddisfare il criterio di affinità previsto nel capoverso 1, l'autorizzazione può essere accordata soltanto ad aziende agricole che riprendono in proprietà gli edifici e gli impianti corrispondenti. Non è dunque possibile una ripresa in affitto dell'azienda accessoria. Questa possibilità di ripresa di un'azienda accessoria è prevista soprattutto per tutelare gli investimenti precedenti, ma tiene anche conto dello sviluppo accelerato delle strutture e amplia il margine di manovra imprenditoriale, nel senso che l'agricoltore potrà acquistare un'azienda accessoria esistente invece di doverne impiantare una nell'azienda principale. Nell'esecuzione di questa disposizione, il criterio dell'affinità dovrà essere valutato in primo luogo nell'ottica dell'economia aziendale e del lavoro. Le aziende accessorie esercitate in vicinanza spesso accrescono la produttività del lavoro nella combinazione dei redditi e contribuiscono dunque a diminuire i costi. A seconda del tipo di attività accessoria e della struttura dell'insediamento, dovranno essere consentite le distanze che permettono di gestire efficacemente l'insieme dell'azienda dal profilo dell'economia aziendale e del lavoro. Gli interessi della pianificazione del territorio non saranno pregiudicati dalla regolamentazione proposta, dato che si tratterà unicamente di continuare a utilizzare aziende accessorie non agricole i cui impianti sono stati impiantati in modo lecito.

La questione dell'autorizzazione di aziende accessorie su aziende d'estivazione secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (O-Term; RS 910.91) verrà esaminata nel quadro della revisione parziale anticipata del diritto pianificatorio.

3.1.4 Commento delle modifiche alla legge sull'affitto agricolo

Art. 1

Cpv. 1 lett. b

La modifica prevista nella lettera b intende apportare una precisazione supplementare riguardo al campo d'applicazione della legge sull'affitto agricolo, che, per quanto concerne le aziende agricole, poggia sulla definizione prevista dalla legge sul diritto fondiario rurale.

Art. 2a Fondi ubicati nella zona edificabile

Fino ad ora, l'affitto di fondi isolati ubicati nella zona edificabile utilizzati dall'agricoltura erano soggetti alla LAAgr. La modifica propone di non sottoporre più alla legge sull'affitto agricolo questi fondi quando si trovano interamente nella zona edificabile. In questo modo, come avviene per i fondi agricoli di scarsa estensione, questi immobili soggiacciono soltanto alle norme relative all'affitto ordinario contenute nel