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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 5: legge sulle epizoozie
17 capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati (RS 235.1). Non si prevede tuttavia di registrare dati concernenti la salute delle persone o le sanzioni penali. Inoltre non si prevede nemmeno di creare una collezione di dati automatizzati o una procedura di richiamo.
I Cantoni restano proprietari degli altri dati che registrano per scopi particolari; per tali dati, tuttavia, essi sono direttamente responsabili del rispetto della legislazione sulla protezione dei dati.
I Cantoni versano ogni anno un contributo destinato allo sviluppo e alla gestione della banca dati.
6.4 Programma di legislatura
Nelle direttive del governo, una modifica della LFE non è prevista quale obiettivo proprio, ma costituisce in questo caso un elemento dell'oggetto che figura nel programma di legislatura Messaggio relativo alla politica agricola 2011.
6.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le presenti modifiche non hanno alcuna relazione con le disposizioni dell'OMC. Esse facilitano l'esecuzione dell'allegato 11 (detto „Allegato veterinario“) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).
6.6 Costituzionalità
La base costituzionale sulla quale si fonda la legge sulle epizoozie (art. 118 Cost.) permette senz'altro di effettuare le modifiche previste.