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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Spiegazioni in merito alla modifiche proposte
Anche il nuovo disegno di legge sulla protezione degli animali prevede una formazione strutturata e un perfezionamento professionale delle autorità preposte all'esecuzione (art. 31 cpv. 4; FF 2003 580).
Articolo 11
L'attuale articolo relativo all'obbligo dell'annuncio viene completato da una disposizione concernente l'obbligo di diligenza per le persone che detengono animali o che hanno accesso a effettivi di animali. L'applicazione dell'obbligo di diligenza agli organi di controllo è stata chiesta in occasione delle deliberazioni inerenti alla legge sulla protezione degli animali al Consiglio nazionale (Bollettino ufficiale 2005 n. 845- 848 [15.6.05, ad art. 38]). Una definizione analoga dell'obbligo di diligenza si trova all'articolo 23 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0).
Articolo 42 cpv. 3
L'Istituto di virologia e d'immunoprofilassi (IVI) è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Esso si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente contagiose nell'intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario (art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia; RS 172.216.1). Secondo i principi della GEMAP (gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale) e ai sensi dell'articolo 41 del disegno di revisione della legge federale sulle finanze della Confederazione (FF 2005 5), l'IVI può fornire prestazioni commerciali soltanto per quanto sia autorizzato a farlo a norma di legge.
Il calcolo del prezzo di tali prestazioni, tuttavia, non potrà tenere interamente conto delle infrastrutture dell'IVI, poiché i dispositivi di sicurezza dell'Istituto sono previsti per epizoozie altamente contagiose. Le analisi verranno effettuate per conto di mandanti ufficiali o privati, a scopo di diagnosi o di ricerca, e non necessiteranno di infrastrutture di protezione supplementari.
Articolo 54a
L'Ufficio federale di veterinaria ha elaborato, in collaborazione con i Cantoni, una soluzione informatica integrata (denominata "CODAVET") destinata a fornire un sostegno agli Uffici veterinari cantonali nello svolgimento dei loro compiti principali. Questo sistema permette di registrare e di scambiare con gli altri Servizi interessati i dati relativi ai casi di epizoozie, le conclusioni degli accertamenti e i risultati dei controlli nell'ambito della salute animale, della protezione degli animali e dell'igiene delle derrate alimentari. Una banca dati centrale consente di gestire in modo razionale il flusso crescente di informazioni di routine e di trarre il massimo vantaggio dai dati registrati grazie al collegamento in rete con altre banche dati123.
I dati da trasmettere saranno definiti in un'ordinanza. L'Ufficio federale di veterinaria ne sarà il proprietario. Siccome tutte queste informazioni permettono di stilare i profili delle aziende e probabilmente anche quelli delle persone attive in questo settore, nel caso specifico si tratta di dati che occorre qualificare come degni di particolare protezione e che necessitano quindi di una base legale formale secondo l'articolo
123 Cfr. anche Asse commerciale 5 al capitolo 1.5.5 e il coordinamento dei controlli previsto ai capitoli 2.2.2.1.3 e all'articolo 181 cpv. 1 bis LAgr (nuovo)