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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Provvedimenti

tori di produzione, crea incentivi a ottimizzare le prestazioni, promuove l’innovazione dei processi e dei prodotti e obbliga ad adeguarsi ai cambiamenti. La politica della concorrenza persegue La politica della concorrenza persegue l’obiettivo prioritario di istituire sui mercati dei fattori e dei beni le condizioni necessarie a una concorrenza efficace. Una concorrenza insufficiente comporta non solo prezzi esagerati o un’offerta di beni scadente, ma frena anche lo sviluppo della produttività, il che porta a un peggioramento della competitività di un’economia.

Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace (art. 5 cpv. 1 LCart). È data presunzione della soppressione della concorrenza efficace in caso di accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti, che fissano direttamente o indirettamente i prezzi, che limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare e che operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali (art. 5 cpv. 3 LCart). La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all’assegnazione di zone nell’ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni (art. 5 cpv. 4 LCart).

Ricadono parimenti sotto la legge sui cartelli le pratiche abusive di imprese che dominano il mercato. Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l’accesso o l’esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali (art. 7 cpv. 1 LCart). Entrano in linea di conto quali pratiche del genere, tra le altre, il rifiuto di relazioni commerciali, la discriminazione di partner commerciali in materia di prezzi o di altre condizioni commerciali, oppure la subordinazione della conclusione di contratti all’assunzione o alla fornitura di ulteriori prestazioni da parte del partner (art. 7 cpv. 2 LCart). Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, la segreteria apre un’inchiesta d’intesa con un membro della presidenza (art. 27 LCart).

Inoltre, la Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione di imprese o vincolarla a condizioni e oneri (art. 10 cpv. 2 LCart).

Se la concorrenza è limitata da prescrizioni statali, la Commissione può sottoporre alle autorità raccomandazioni per il promovimento di una concorrenza efficace e, nelle procedure di consultazione, dare il suo preavviso sui disegni di atti normativi della Confederazione che limitano la concorrenza o la influenzano altrimenti (art. 45 cpv. 2 LCart e art. 46 cpv. 2 LCart).

Finora le azioni per limitazioni della concorrenza nell’ambito delle prestazioni preliminari agricole sono state rare. Un’indagine preliminare svolta nel 2002 sul mercato dei trattori ha portato gli importatori a cambiare pratica (DPC 2002/4, pag. 558 segg.). Se in futuro vi fossero indizi di accordi illeciti in materia di concorrenza o di pratiche abusive di imprese che dominano il mercato, la Commissione della concorrenza attuerebbe le pertinenti procedure.

Come risulta dagli esempi qui di seguito, la concorrenza nei settori situati a valle dell’agricoltura è stata continuamente oggetto di procedure inerenti al diritto in materia di cartelli. La concentrazione di Bell e SEG nel settore della macellazione del pol-