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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Condizioni quadro future
1.3.1.2 OMC
L’articolo 20 dell’accordo sull’agricoltura del 15 aprile 1994 manifesta la volontà dei membri dell’OMC di proseguire il processo di riduzione progressiva e sostanziale del sostegno e della protezione del settore primario. Su questa base, la Conferenza ministeriale tenutasi a Doha, Qatar, nel novembre 2001 ha definito un mandato per un nuovo ciclo di negoziati. Anche se nessuna cifra figurava nella dichiarazione di Doha, essa contemplava un miglioramento sostanziale dell’accesso al mercato, una riduzione considerevole del sostegno del mercato e la soppressione a breve termine delle sovvenzioni all’esportazione. Il successivo processo di negoziazione, caratterizzato da fasi intense ma anche da battute d'arresto (conferenza ministeriale di Cancun nel settembre 2003), è sfociato nell’accordo quadro del 1° agosto 2004 a Ginevra, che precisa il mandato di negoziazione in tutti i settori. Sulla base di questo accordo i negoziati sono proseguiti, senza particolare successo, fino a luglio 2005.
1.3.1.2.1 Accordo quadro del 1° agosto 2004
L’accordo fissa un quadro relativamente preciso per il proseguimento dei negoziati. Benché in diversi punti contenga formulazioni abbastanza aperte onde tener conto delle posizioni, talvolta contrastanti, delle diverse parti in causa, rappresenta una tappa importante per chiarire il tenore del negoziato.
In materia di accesso al mercato, è stato adottato il principio di una formula scaglionata, comprendente più fasce. I dazi doganali saranno classificati nelle fasce i cui limiti corrispondono a soglie di dazi espresse in percentuale del loro valore d’importazione. L’effetto armonizzante deriverà dalla costrizione di abbassare ulteriormente i dazi elevati (per i prodotti situati nelle fasce superiori). Per fronteggiare gli effetti nefasti che una riduzione importante dei dazi potrebbe comportare per alcuni prodotti sensibili, sarà possibile applicare loro una riduzione meno pesante di quella prevista dalla formula scaglionata. Per queste eccezioni ci sarà tuttavia un prezzo da pagare: mediante un ampliamento dei rispettivi contingenti doganali o un’altra forma di compensazione sostanziale ancora da negoziare. L’accordo quadro menziona anche il “capping”, ossia di un limite massimo dei dazi doganali (p. es. nessun dazio oltre il 100%) quale restrizione supplementare alla formula di riduzione dei dazi. Questa possibilità figura tuttavia in forma attenuata nell’accordo quadro.
Per quanto riguarda il sostegno interno, tutte le misure di sostegno vincolate ai prodotti (p. es. quelle di sostegno del mercato) dovranno essere ridotte applicando una formula armonizzante. Quanti, tra i membri dell’OMC, utilizzano ampiamente questo tipo di sostegno dovranno procedere a riduzioni più importanti. Inoltre, un limite massimo (“capping”) per prodotto che non potrà essere superato sarà stabilito secondo un metodo che non è ancora stato negoziato.
I criteri di assegnazione del sostegno svincolato dai prodotti, classificato nella scatola verde o “Green Box” (p. es. i pagamenti diretti), dovranno essere riesaminati, ma il principio secondo cui per questo tipo di sostegno non sono stati assunti impegni in materia di limitazione o riduzione è acquisito.
Per quanto riguarda i contributi alle esportazioni, occorre negoziare una scadenza per la loro soppressione totale. Parallelamente dovranno peraltro essere elaborate norme che consentano di assoggettare tutti i tipi di promozione delle esportazioni