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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Condizioni quadro future
1.3.3.3 Ambiente
La legislazione in materia ambientale contiene le prescrizioni per tutte le attività che inquinano o esauriscono le risorse naturali. L’agricoltura ne è particolarmente interessata poiché produce interagendo con la natura su ampia scala e in modo molto visibile per l’opinione pubblica e si occupa della manutenzione e della configurazione del paesaggio. Per il settore primario sono particolarmente rilevanti i settori della protezione della natura e del paesaggio, del suolo, dell’acqua e dell’aria. Il legislatore ha concretizzato lo stato ecologico auspicato e ha emanato le disposizioni necessarie per applicarlo in molti campi. Secondo il rapporto sulle misure di igiene dell’aria adottate dal Consiglio federale e dai Cantoni, le emissioni di ammoniaca devono essere ridotte del 40-50 per cento rispetto al 1995.
L’esecuzione del diritto ambientale compete in linea di principio ai Cantoni. Con l’introduzione della base legale per i pagamenti diretti nel 1993, la politica agricola ha assunto un ruolo importante nella realizzazione delle disposizioni ecologiche. I pagamenti diretti vengono concessi soltanto se sono adempiute le prescrizioni del diritto ambientale determinanti per la produzione agricola.
Le decisioni o i piani seguenti nel settore ambientale concerneranno l’agricoltura nella fase di applicazione della PA 2011.
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¾ Con l’applicazione dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua e delle
linee direttrici Corsi d'acqua Svizzera in futuro alcune superfici agricole utili saranno destinate alla protezione contro le inondazioni e alla salvaguardia della naturale funzione dei corsi d'acqua. Mediante una gestione e una cura adeguate l'agricoltura fornisce un notevole contributo alla sicurezza contro le inondazioni e alla funzionalità ecologica. Se si constatano ripercussioni
sull’avvicendamento delle colture (n. 1.2.2.2.1) devono essere trovati provvedimenti di compensazione equivalenti.
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¾ Conformemente agli obiettivi della Concezione “Paesaggio svizzero” , in un
prossimo futuro saranno coltivati nelle regioni di pianura 65 000 ettari di superficie agricola utile quale superficie di compensazione ecologica di alto valore qualitativo. L’ordinanza sulla qualità ecologica51 fornisce uno strumento appropriato per conseguire, in particolare, anche l’obiettivo della qualità fissato in relazione con la LPN.
¾ Il 15 dicembre 2003, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC, in base a un
rapporto della CdG-N, di migliorare gli effetti dell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP)52, in particolare ancorandoli in modo più efficiente nei settori politici importanti dal profilo della pianificazione del territorio. Tali modifiche concernono in particolare
l’agricoltura, poiché utilizza e si occupa della manutenzione delle superfici all’interno di tali inventari. Provvedimenti concreti saranno messi a punto a livello bilaterale tra l’UFAG e l’UFAFP.
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RS 721.100.1
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UFAFP (1998): Concezione „Paesaggio Svizzera“ (CPS). Questo strumento è stato approvato dal Consiglio federale il 19 dicembre 1997 quale concezione ai sensi dell’articolo 13 LPT. Essa è vincolante per i servizi federali competenti.
51
RS 910.14
52 FF 2004 681, FF 2004 691 e FF 2004 771