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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte generale
1.3.3.4 Politica finanziaria e fiscale
Il 2 dicembre 2001, gli elettori hanno deciso a grande maggioranza di introdurre il freno all’indebitamento, uno strumento che impone una stabilizzazione del disavanzo della Confederazione su tutto l'arco del periodo congiunturale. Dopo che, alla fine del 2002, le entrate della Confederazione sono letteralmente crollate, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento due programmi di sgravio53 per equilibrare nuovamente le uscite e le entrate. Al momento non è previsto un altro programma di sgravio. Tuttavia, se le entrate non dovessero evolversi secondo quanto preventivato, non sono escluse altre misure di risparmio. Nell’ambito della pianificazione delle uscite, la Confederazione dovrà fissare le priorità in modo ancora più severo. Per settori quali la formazione e la ricerca le uscite dovrebbero continuare ad aumentare, mentre i mezzi finanziari destinati all’agricoltura e all’alimentazione saranno mantenuti stabili. La quota dell’agricoltura alle uscite totali della Confederazione, quindi, continuerà a scendere (cfr. n. 1.6).
Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
Obiettivo della NPC è di definire separatamente i compiti di Confederazione e Cantoni, disciplinare con chiarezza le competenze e configurare il sistema di compensazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni stessi in modo da essere maggiormente orientato alle prestazioni. In un primo pacchetto sono state create le condizioni costituzionali accettate nella votazione popolare del 28 novembre 200454, mentre un secondo pacchetto contiene gli adeguamenti legislativi necessari. La procedura di consultazione si è conclusa a metà febbraio 2005. Dopo il dibattito parlamentare, che si terrà presumibilmente nel 2006, l’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2008. Un terzo pacchetto si occuperà, infine, della dotazione dei fondi di perequazione.
Nella legislazione sull’agricoltura la ripartizione dei compiti ha l’effetto di attribuire soltanto alla Confederazione la competenza in materia di allevamento. Nel settore della consulenza agricola la Confederazione riprende gli attuali contributi dei membri delle due centrali di consulenza, mentre i Cantoni finanziano i propri servizi di consulenza. I miglioramenti strutturali nell’agricoltura continuano a essere un compito comune affidato a Confederazione (prescrizioni strategiche e alta vigilanza) e Cantoni (approvazione e attuazione dei progetti). La capacità finanziaria dei Cantoni viene considerata soltanto nell’ambito della perequazione finanziaria e non più in relazione ai contributi della Confederazione. Di conseguenza, in futuro i contributi secondo l’ordinanza sui miglioramenti strutturali e secondo l'ordinanza sulla qualità ecologica nonché la distribuzione delle risorse degli aiuti per la conduzione aziendale non saranno più differenziati in base alla capacità finanziaria dei Cantoni.
Riforma dell’imposta sulle società II
Il 22 giugno 2005, il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo all’imposta sulle società II che si prefigge, in particolare, di attenuare la doppia imposizione e prevede misure mirate per sgravare le PMI. Anche la flessibilizzazione del disciplinamento concernente l’imposizione degli utili di liquidazione, prevista nell’ambito della Politica agricola 2007, è oggetto di tale riforma.
53 FF 2003 4857 e FF 2005 659 54 FF 2005 849 e FF 2003 5745