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Consultazione 2005/52: Revisione dell'Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro). · 12 pagine

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Capitolo 3: Organismi di autodisciplina

Art. 25 Collaborazione

La Commissione può collaborare con degli organismi di autodisciplina.

Capitolo 4: Vigilanza

Art. 26 Compiti della Commissione

1 Nell’ambito della sua sorveglianza sulle case da gioco (art. 48 LCG), la Commissione controlla il rispetto delle disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro da parte delle case da gioco.

2 Oltre alle misure e alle sanzioni giusta la LCG e l’OCG, la Commissione può adottare i provvedimenti previsti all’articolo 20 LRD.

Art. 27 Obbligo di denuncia

La Commissione sporge denuncia giusta l’articolo 21 LRD.

Art. 28 Infrazioni contro decisioni

Infrazioni contro decisioni della Commissione sono punite conformemente all’articolo 51 LCG.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 29 Emolumenti

La riscossione degli emolumenti è retta dagli articoli 112–119 OCG.

Art. 30 Abrogazione del diritto previgente

1 L’ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 28 febbraio 20002 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro è abrogata a far stato dal 30 giugno 2007, con riserva delle disposizioni enunciate al capoverso 2.

2 Gli articoli 3, 4 e 8 sono abrogati a far stato dal 31 dicembre 2007.

Art. 31 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007, con riserva del capoverso 2.

2 Gli articoli 2, 3, 9-13 e 17 entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

2 RU 2000 808