Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/52: Revisione dell'Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro). · 12 pagine

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Rif.: G224-0110

Ordinanza

I. Situazione iniziale

La prima indagine conoscitiva in merito all’ordinanza riveduta della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro risale all’autunno del 2004.

I risultati sono quindi confluiti nel disegno di ordinanza. Su decisione della CFCG, nel corso dell’estate e dell’autunno del 2005 sono state visitate varie case da gioco nei Paesi limitrofi, comprese le relative autorità di vigilanza. Nell’estate seguente la CFCG ha poi deciso il da farsi. I rappresentanti delle case da gioco e della Federazione Svizzera dei Casinò (FSC) ne sono stati informati nell’ottobre del 2006, occasione in cui sono altresì venuti a conoscenza della sostanziale modifica del sistema d’identificazione nonché della consultazione degli uffici e dell’indagine conoscitiva previste per i mesi seguenti.

Le migliorie proposte nell’ambito della consultazione interna sono poi state integrate nel disegno di ordinanza.

Con lettera del 12 marzo 2007 la CFCG ha sottoposto a indagine conoscitiva il testo riveduto, comprese le principali modifiche rispetto al disegno del 2004. Gli interpellati potevano prendere posizione fino al 13 aprile 2007. La documentazione è stata inviata a tutte le case da gioco svizzere, come pure alla FSC, alla Cancelleria federale (Servizi linguistici centrali e Sezione del diritto) e all’Ufficio federale di giustizia (UFG).

II. Valutazione complessiva del progetto

Il progetto ha raccolto ampi consensi e gli interpellati lo giudicano un valido contributo alla lotta contro il riciclaggio di denaro, in quanto tiene conto sia delle esigenze dell’autorità di vigilanza sia degli interessi delle case da gioco. La FSC e l’OAD FSC, con il sostegno delle case da gioco, apprezzano in particolare il recepimento di importanti richieste del settore, come la facoltà di scegliere se identificare i clienti all’entrata o in funzione dell’entità delle transazioni.

Taluni inasprimenti riconducibili al diritto di rango superiore e alle raccomandazioni del GAFI vengono considerate poco opportune, sproporzionate o addirittura inattuabili. I più obiettano che l’attuazione di tali regole richiederebbe accorgimenti operativi impraticabili o comporterebbe spese amministrative eccessive, incidendo quindi pesantemente sulla competitività delle case da gioco svizzere.

La grande maggioranza dei casinò propone modifiche e aggiunte riguardo ai punti seguenti.

• Identificazione in funzione dell’entità delle transazioni (art. 2 cpv. 1):

- identificare esclusivamente i clienti mai identificati e registrati in precedenza;

- la vendita di gettoni e crediti di gioco al cliente non richiede alcuna identificazione; da effettuarsi esclusivamente all’atto del riacquisto;

- innalzare la soglia determinante.

• Identificazione all’entrata (art. 2 cpv. 2):

Identificare esclusivamente i clienti mai identificati e registrati in precedenza. Prevedere disposizioni transitorie in vista dell’attuazione pratica.

5/12 071/071-004/02/15/01/G224-0110