Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/52: Revisione dell'Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro). · 12 pagine

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Riferimento: G224-0110

• Relazioni d’affari durature (art. 3 cpv. 2 lett. b):

Considerare i supporti elettronici per crediti di gioco soltanto nella misura in cui i crediti superano i 5 000 franchi e vengono usati dal cliente per più di un giorno.

• Accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 6 cpv. 2 lett. a):

Rinuncia all’obbligo di accertamento laddove non sussiste alcun rischio di riciclaggio, se il solo fine probabile è la protezione sociale.

• Transazioni che comportano un rischio elevato, definizione (art. 11 cpv. 3):

Rinuncia a obblighi supplementari per la registrazione di transazioni «scaglionate»; controllare le transazioni soltanto al momento del riacquisto in cassa di gettoni e crediti di gioco.

III. Pareri in merito alle singole disposizioni

La FSC ha formulato e trasmesso il proprio parere in cooperazione con l’OAD. I casinò non menzionati (Sciaffusa, Davos, Berna, Basilea, Pfäffikon, Mendrisio, San Moritz, San Gallo, Lucerna con appunti) concordano in pieno con quanto esposto dalla FSC e dall’OAD FSC e rinunciano a pronunciarsi in sede separata. Le osservazioni delle case da gioco di Meyrin e di Crans-Montana sono state riassunte dallo studio legale e notarile Boivin & Nussbaumer di Friburgo. L’UFG non ha fornito alcun parere.

1. Identificazione e registrazione

Articolo 2 Operazioni di cassa

Cpv. 1

Rimandando all’articolo 3 capoverso 2 LRD1, la FSC e l’OAD FSC chiedono di inserire la precisazione «… il cliente non ancora identificato e registrato…», in quanto una nuova identificazione a ogni operazione di cassa di notevole valore non sarebbe né opportuna dal profilo materiale né fattibile dal punto di vista legale. Friburgo è del medesimo parere e chiede che vengano definiti i dati da registrare per i clienti già identificati.

La FSC e l’OAD FSC nonché Courrendlin, Friburgo e Montreux contestano l’espressione «… acquisti e vendite di gettoni o crediti di gioco...», chiedendo di sostituirla con il termine «riacquisto», da intendersi esclusivamente come ritiro, a pagamento e in cassa, da parte del casinò. A loro avviso, per la vendita di gettoni e crediti di gioco non va richiesta alcuna identificazione perché ciò pregiudicherebbe fortemente la competitività delle case da gioco svizzere, in particolare nell’ambito dei giochi da tavolo. Inoltre la FSC e l’OAD FSC ritengono che un inasprimento del genere sarebbe contrario alla prassi giuridica nazionale e internazionale. In molti fanno notare l’impossibilità pratica di registrare gli acquisti di crediti di gioco considerati i sistemi in uso nel settore degli apparecchi automatici, ragion per cui il legislatore non può istituire un obbligo del genere. La FSC e l’OAD FSC aggiungono che il rischio di riciclaggio non è tanto insito nella vendita di gettoni e crediti di gioco ai clienti, quanto piuttosto nel riacquisto da parte della casa da gioco («cash-out»).

Vari casinò chiedono di mantenere la possibilità di vendere gettoni, anche per valori elevati, direttamente al tavolo da gioco, per non mettere a rischio l’attrattiva dell’offerta. Procedere

1 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). 6/12 071/071-004/02/15/01/G224-0110