Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/52: Revisione dell'Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro). · 12 pagine
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Riferimento: G224-0110
all’identificazione – e alla registrazione dei dati richiesti – direttamente al tavolo invece che in cassa viene inoltre giudicato impossibile e susciterebbe resistenze tra gli ospiti.
Courrendlin e Montreux giudicano troppo bassa la soglia di 5 000 franchi e propongono di portarla a 10 000 franchi. Montreux privilegia tuttavia un’ottica più differenziata, ispirata a suo parere all’articolo 2 capoverso 2: la proposta prevede una soglia di CHF 12 000 per i riacquisti e l’emissione o incasso di assegni, e una di CHF 5 000 per i cambi di valuta.
Nel complesso, Montreux considera l’insieme degli inasprimenti previsti una discriminazione dei grandi casinò di tipo A rispetto a quelli di tipo B.
Friburgo chiede se la soglia determinante per le transazioni connesse può essere definita nelle direttive interne della casa da gioco anziché nell’ordinanza.
Per le transazioni connesse la FSC e l’OAD FSC suggeriscono una precisazione linguistica nel testo tedesco. Sul piano materiale contestano l’accresciuto onere amministrativo per l’identificazione e la registrazione se la soglia determinante viene abbassata dagli attuali (e usuali) CHF 15 000 a CHF 5 000. Rimandando all’articolo 3 capoverso 2 LRD propongono una soglia congrua di CHF 3 500 per le registrazioni. In aggiunta, per il regolamento dell’OAD viene proposto un compromesso che si discosta dall’ordinanza.
Lugano caldeggia la soglia di CHF 3 500 per la registrazione di transazioni connesse, in sintonia con le direttive comunitarie in vigore dal 2008, e deplora che i dati da registrare subiscano un trattamento diverso a seconda del sistema di identificazione; chiede di uniformare o rendere più specifica tale prassi.
Cpv. 2
La FSC e l’OAD FSC approvano esplicitamente la facoltà di scegliere se identificare il cliente all’entrata o in funzione dell’entità delle transazioni, ma per quest’ultima eventualità chiedono, in analogia al capoverso 1 e per gli stessi motivi, la precisazione seguente: «… tutti i clienti non ancora identificati e registrati …».
Segnalano inoltre l’enorme onere amministrativo insito in tale sistema, in particolare nella fase iniziale; occorre tenerne conto all’atto pratico, e il pertinente regolamento esecutivo dell’OAD andrà formulato di conseguenza.
Montreux ribadisce che tale disposizione discrimina e penalizza i grandi casinò con una folta clientela in quanto impedisce loro di optare per l’identificazione all’entrata a causa dei lunghi tempi di attesa per i clienti; tali strutture si vedono quindi costrette ad applicare la soglia determinante di CHF 5 000 secondo il capoverso 1. Tale disparità è ritenuta poco consona all’esercizio e comporterà perdite di utile per i casinò di tipo A, in particolare quelli di frontiera, e conseguentemente una riduzione del gettito fiscale.
Anche Lugano chiede di applicare le transazioni di cui alle lettere a-c unicamente ai clienti già identificati per evitare un trattamento diverso per le transazioni registrate dopo l’identificazione.
Articolo 3 Relazioni d’affari durature
Cpv. 1
Lugano rileva difficoltà d’interpretazione.
7/12 071/071-004/02/15/01/G224-0110