Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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contro gli abusi di mercato sorgono ulteriori questioni, in particolare quella relativa a un ulteriore adeguametno del diritto svizzero a quello estero come pure quella di una competenza centrale per il perseguimento di questi reati. Le proposte di modifica di entrambe le disposizioni penali (art. 161 e 161bis CP) lasciano aperto il margine di manovra per un prossimo approfondito esame di tali questioni.
1.2.2 Assistenza giudiziaria in materia penale (art. 3 cpv. 3 AP AIMP)
Secondo le Raccomandazioni del GAFI rivedute dovrebbe essere prestata assistenza giudiziaria anche per il contrabbando e il riciclaggio di denaro proveniente dal contrabbando11. Inoltre bisognerebbe permettere l’estradizione pure per riciclaggio di denaro proveniente dal contrabbando. Qualora l’estradizione non fosse possibile, il Paese richiesto dovrebbe prevedere la possibilità del perseguimento in via sostitutiva12 secondo le Raccomandazioni rivedute del GAFI. Per soddisfare queste esigenze viene modificato l’articolo 3 capoverso 3 AIMP.
1.2.3 Professioni non finanziarie e obblighi di diligenza
Le Raccomandazioni 12 e 16 del GAFI estendono gli obblighi di diligenza e di notificare le transazioni scorrette alle seguenti ditte e professioni non finanziarie:
– Agenti immobiliari, quando effettuano transazioni per i loro clienti che concernono l’acquisto e la vendita di immobili.
– Commercianti di metalli preziosi e pietre preziose - quando accettano pagamenti in contanti superiosi a USD/EUR 15 000. In base alle discussioni del GAFI, bisogna partire dall’idea che l’assoggettamenteo concerne sia i grossisti che i venditori al dettaglio, gioiellerie comprese.
– Contabili - quando preparano o effettuano transazioni per i loro clienti in un certo numero di settori, in particolare l’acquisto e la vendita di immobili, l’amministrazione di fondi sotto diverse forme, la creazione e la gestione di imprese come pure l’acquisto e la vendita di imprese.
– Avvocati, notai e altri giuristi - per le medesime attività dei contabili.
– Fornitori di prestazioni a società e trust - quando preparano o effettuano per i loro clienti transazioni legate alle loro attività tipiche che comprendono in particolare la creazione di imprese, l’attività di amministratore o di direttore di una società e di trust, come pure la messa a disposizione di un indirizzo per la corrispondenza.
Nella misura in cui costituiscano intermediazione finanziaria classica, queste attività sono già sottoposte in Svizzera alla legge sul riciclaggio di denaro (art. 2 cpv. 3 LRD).
11 Cfr. Raccomandazione 38 in correlazione con l’elenco degli atti preparatori nella definizione dell’espressione «Designated categories of offences» nell’allegato «Glossary».
12 Cfr. Raccomandazione 39.