Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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1.2.5 Trasparenza delle società anonime che emettono azioni al portatore e conversione delle azioni

Nel corso degli ultimi anni l’utilizzazione abusiva di forme giuridiche quali il trust anglosassone e le società che emettono azioni al portatore è stata tra l’altro oggetto di intensi lavori dell’OCSE e del GAFI. Le conclusioni di questi lavori sono state concretizzate nel «Rapport sur l’utilisation abusive des entités juridiques à des fins illicites» dell’OCSE, del 2001 e nella Raccomandazione 33 del GAFI. OCSE e GAFI hanno entrambi concluso che per prevenire e combattere efficacemente l’utilizzazione abusiva di persone giuridiche a scopi illeciti è indispensabile che tutti gli ordinamenti giuridici attuino dispositivi che permettono alle loro autorità di ottenere in tempo utile le informazioni sui beneficiari effettivi e sul controllo delle entità giuridiche costituite sul loro territorio. Nel succitato rapporto dell’OCSE per beneficiario effettivo si intende la persona fisica che è il proprietario effettivo, vale a dire, nel caso delle società anonime, gli azionisti.

Le azioni al portatore costituiscono uno strumento importante e legittimo della nostra economia. Sono largamente impiegate dalle società anonime svizzere, in particolare dalle piccole e medie imprese. Secondo un’inchiesta effettuata nel 2000 su richiesta del Dipartimento federale di giustizia e polizia e ripetuta nel 2004 su richiesta del Dipartimento federale delle finanze, attualmente su circa 174 000 società anonime contate nel nostro Paese, circa 30 000 hanno emesso azioni al portatore (esclusivamente o accanto ad azioni nominative). Tra queste ultime, la grande maggioranza è costituita da piccole e medie imprese.

La legislazione attuale prevede l’iscrizione al registro di commercio dei nomi degli amministratori e delle persone autorizzate a rappresentare la società, con l’indicazione del domicilio e della cittadinanza (art. 641 n. 9 CO). In tal modo essa assicura già ora una determinata trasparenza. Tuttavia non prevede un effettivo obbligo di identificazione o di informazione per persone che esercitano un controllo della società facendo valere i diritti di voto associati alle azioni al portatore che posseggono. Nonostante gli amministratori conoscano de facto per quali azionisti o gruppo di azionisti gestiscono la società, ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è raccomandabile una trasparenza maggiore e più sistematica del controllo della società. Le informazioni sugli azionisti al portatore che esercitano il controllo della società rivestono in effetti un importante ruolo in ciascuna fase della lotta contro il riciclaggio. Infatti, affinché i sistemi di vigilanza possano funzionare efficacemente, è necessario che gli intermediari finanziari sappiano chi sta dietro a un’entità giuridica con cui sono suscettibili di avviare una relazione d’affari. Queste informazioni sono pure indispensabili per eseguire missioni di regolamentazione e di sorveglianza. Lo sono, infine, anche per i bisogni di inchieste effettuate sulle attività illegali. È quindi giustificato rendere disponibili queste informazioni per i bisogni di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, con questo progetto viene introdotto nel Codice delle obbligazioni un obbligo di dichiarazione per importanti titolari di azioni al portatore che intendono partecipare all’assemblea generale, personalmente o per il tramite dei loro rappresentanti, e che possono quindi esercitare influsso sulla società (art. 702a AP CO). La violazione dell’obbligo di dichiarare è sanzionata penalmente (art. 327 AP CP).

In questo contesto è quindi ragionevole facilitare alle società la conversione delle loro azioni al portatore in azioni nominative. Benché il GAFI non richieda un