Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro nel quadro dell’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI offre quindi lo spunto per operare ulteriori adeguamenti al fine di chiarire singole disposizioni e di promuovere la certezza del diritto. Nella revisione sono considerati anche istanze e proposte degli organismi di autodisciplina e dell’economia.

Le esperienze raccolte con la legge sul riciclaggio di denaro inducono ad effettuare adeguamenti in diversi punti. In particolare il campo d’applicazione della legge sul riciclaggio viene ampliato alla lotta contro il finanziamento del terrorismo. Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono forme diverse di criminalità finanziaria. Per combatterli, la legge sul riciclaggio mette a disposizione una serie di obblighi di diligenza, di cui viene tenuto conto con un adeguamento dell’articolo che definisce l’oggetto della legge (art. 1 LRD). L’estensione dello scopo alla lotta contro il finanziamento del terrorismo è in tal modo trasparente. Numerose disposizioni di legge nella legge sul riciclaggio vengono completate con la fattispecie «o servire a finanziare il terrorismo (art. 260quinquies CP)». In tal modo viene tenuto conto dello scopo ampliato delle Raccomandazioni rivedute del GAFI, per cui la lotta è estesa anche al finanziamento del terrorismo e non solo contro il riciclaggio di denaro.

Altri adeguamenti della legge sul riciclaggio di denaro riguardano il recepimento della prassi vigente dell’Autorità di controllo in merito a questioni di assoggettamento (art. 2 cpv. 3 AP LRD); l’integrazione del principio già da lungo invalso dell’obbligo di accertare, a seconda delle circostanze, l’avente economicamente diritto (art. 4 AP LRD); chiarimenti nell’obbligo di comunicazione e nel divieto di informare (art. 9 e 10 AP LRD); una migliore garanzia nel campo della protezione dei dati (art. 18bis AP LRD); il miglioramento del diritto all’informazione dell’Autorità di controllo nei confronti degli organismi di autodisciplina e degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti (art. 19 AP LRD); il completamento dei provvedimenti esistenti dell’Autorità di controllo (Art. 20 AP LRD); l’adeguamento formale al nuovo statuto giuridico della Posta (art. 24 AP LRD); il miglioramento dell’obbligo d’informazione e di denuncia degli organismi di autodisciplina all’Autorità di controllo e alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche (art. 27 AP LRD); il miglioramento delle misure dell’Autorità di controllo nei confronti degli organismi di autodisciplina (art. 28 AP LRD); il miglioramento dello scambio di informazioni tra le autorità (art. 29, 29a-b AP LRD); l’adeguamento puramente organizzativo della disposizione sull’assistenza amministrativa dell’Autorità di controllo (art. 31 cpv. 2 lett. c AP LRD) e la possibilità di accesso dell’Ufficio di comunicazione alle banche dati federali (art. 35a AP LRD).

Queste modifiche sono adeguamenti mirati per migliorare il funzionamento della regolamentazione vigente. Non si tratta di una nuova approfondita impostazione del sistema attuale. Con le presenti modifiche si vuole innanzi tutto garantire la conformità alle Raccomandazioni rivedute del GAFI, in secondo luogo trasporre nel diritto la prassi dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro in auge dall’entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro e, in terzo luogo, adeguare la legge in singoli settori sulla base delle esperienze raccolte.