Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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procedimento di questo tipo, in tal modo si vuole promuovere la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative. La concreta procedura di conversione può però, a seconda delle circostanze, essere problematica. In pratica avvengono tuttavia parecchie conversioni e analoghe operazioni senza seri problemi. Qualora una procedura di conversione venisse sancita nella legge non è da escludere che nella prassi possa andare persa la necessaria flessibilità. Il presente progetto non contiene pertanto vere e proprie disposizioni relative a una procedura di conversione. Quale variante minima si propone tuttavia che la clausola di conversione necessaria secondo la legge vigente venga stralciata dagli statuti e che la conversione da azioni al portatore in azioni nominative non venga né esclusa né inasprita da disposizioni statuarie.
1.3 Trattamento delle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale
Il 21 novembre 2003 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha elaborato un rapporto trasmesso al Capo del DFF. Nel quadro del suo controllo successivo nell’autunno del 2003 sull’ispezione conclusasi nel 2001, la CdG-N ha accertato la necessità di adottare provvedimenti in singoli settori dell’Autorità di controllo. Ha formulato Raccomandazioni in merito, riprese e trattate nel quadro del presente progetto.
La CdG-N ha constatato che nello scambio di informazioni tra le persone incaricate di eseguire la legge sul riciclaggio esistono dei limiti, in particolare dovuti alla protezione dei dati. In occasione di una revisione della legge sul riciclaggio bisognerebbe cercare soluzioni che permettano un’attuazione ottimale della legge rispettando i principi della protezione dei dati. Per quanto sia toccato lo scambio di informazioni tra gli OAD e l’Autorità di controllo, questa Raccomandazione viene concretizzata con l’introduzione di un cambiamento nell’articolo 27 AP LRD (cfr. al riguardo cap. 2.7.13). Lo scambio di informazioni tra autorità viene inoltre migliorato con la revisione dell’articolo 29 AP LRD (cfr. cap. 2.7.15 e 2.7.16) e con l’introduzione dell’articolo 29a AP LRD (cfr. cap. 2.7.17).
La CdG-N era inoltre dell’avviso che la doppia funzione dell’Autorità di controllo, ovvero di organismo di autodisciplina (OAD) nei confronti degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti e di autorità di vigilanza degli OAD, doveva essere oggetto di riesame. Il riesame di questa duplice funzione è stato effettuato (cfr. cap. 2.6).
Nel quadro della revisione della legge sul riciclaggio la Commissione ha inoltre invitato il Dipartimento a esaminare l’assoggettamento dei commercianti di materie prime, del commercio delle opere d’arte e di eventuali altri settori a rischio. Al riguardo si rimanda ai capitoli 2.4 e 2.5 del progetto.
La CdG-N ha pure suggerito di migliorare gli strumenti in materia di sanzioni dell’Autorità di controllo. A questo proposito si rimanda ai capitoli 2.7.11 e 2.7.14.