Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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Le Raccomandazioni rivedute del GAFI qualificano ora diverse attività estranee al tradizionale settore finanziario come a rischio per il riciclaggio di denaro ed esigono l’assoggettamento a un regime contro il riciclaggio di denaro. Si tratta di attività in settori del commercio con merci quali i metalli preziosi e le pietre preziose nonché nel settore immobiliare. Nel senso di un principio d’intervento basato sui rischi, le Raccomandazioni del GAFI richiedono un dispositivo di difesa contro il riciclaggio di denaro nel settore delle attività commerciali. L’attuazione di queste Raccomandazioni del GAFI è stata analizzata e verrà trattata nel quadro di questo progetto.
Vere e proprie attività commerciali non possono e non devono essere equiparate ad attività del settore finanziario. Pertanto non viene effettuato un assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD. L’articolo 2 capoverso 3 LRD è stato concepito per l’assoggettamento di attività del settore finanziario, vale a dire per l’intermediazione finanziaria classica. L’equiparazione di attività commerciali a rischio per il riciclaggio di denaro con l’effettiva intermediazione finanziaria non è oggettivamente giustificata. Inoltre, il relativo maggior onere amministrativo e finanziario a carico dei settori interessati sarebbe sproporzionato. Per questo motivo, le attività estranee al settore finanziario - che secondo le Raccomandazioni del GAFI riguardano un settore commerciale a rischio per il riciclaggio di denaro e dovrebbero essere sottoposte a un regime in materia di riciclaggio di denaro - devono essere incluse nella legge svizzera sul riciclaggio di denaro e disciplinate separatamente. A questo nuovo regime sono assoggettate persone che a titolo professionale commerciano con pietre preziose grezze, con metalli preziosi lavorati e pietre preziose o sono attive nel commercio d’immobili e ricevono elevate somme di denaro in contanti. Per l’attività commerciale in questi settori, che non rappresentano un’intermediazione finanziaria, è stata elaborata una disciplina particolare per attività commerciali, che verrà incluso nella legge sul riciclaggio di denaro all’articolo 2 capoverso 1 lettera b. Detta disciplina prevede che persone e società che esercitano un’attività commerciale in questi settori debbano rispettare determinati obblighi di diligenza, la cui violazione è punita con una disposizione penale (art. 36a AP LRD).
D’altra parte, in risposta a una Raccomandazione della Commissione della gestione del Parlamento, viene proposto di assoggettare il commercio delle opere d’arte (commercio di arti figurative) agli obblighi di diligenza derivanti dalla LRD. Questo in considerazione del rischio che questo settore potrebbe rappresentare per le attività di riciclaggio e perché non è espressamente incluso nell’elenco del GAFI.
La trasposizione di queste Raccomandazioni rivedute implica in particolare un’estensione del campo d’applicazione della LRD a certe parti del settore non finanziario attualmente non assoggettate.
1.2.4 Altri adeguamenti della LRD
Nel corso dei primi anni di applicazione della LRD è apparsa la necessità di parecchie ulteriori modifiche della stessa legge. La legge è in vigore dal 1998 e si è rivelata valida. Dato che essa era stata concepita quale legge quadro, è stato necessario interpretare e precisare diverse disposizioni. Attualmente esiste una nutrita prassi dell’Amministrazione, in particolare in relazione al campo d’applicazione della legge e a questioni di assoggettamento. La modifica di singole