Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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2.8 Trasparenza delle società anonime che emettono azioni al portatore e conversione delle azioni
La Raccomandazione 33 del GAFI è destinata a impedire l’utilizzazione abusiva di persone giuridiche da parte delle persone che riciclano denaro o da parte dei terroristi. A tale scopo si raccomanda di garantire una trasparenza adeguata delle persone giuridiche, segnatamente delle società che emettono azioni al portatore. A livello di autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro e alla lotta contro il finanziamento del terrorismo l’obiettivo della trasparenza è triplo: anzitutto le autorità competenti devono ottenere o avere accesso alle informazioni relative ai beneficiari effettivi e al controllo della società; d’altra parte le informazioni devono essere adeguate, precise e disponibili tempestivamente; infine le autorità competenti devono essere in grado di scambiare informazioni con altre autorità competenti, nazionali o internazionali. Una trasparenza adeguata è inoltre giustificata anche a livello di istituzioni finanziarie; le informazioni sui beneficiari effettivi e sul controllo delle persone giuridiche sono infatti necessarie per consentire loro l’adempimento degli obblighi di diligenza (come definiti nella Raccomandazione 5 del GAFI).
Un’importante delimitazione può essere desunta dalla Raccomandazione 33 e dai dibattiti che si sono svolti in seno al GAFI: la nozione di beneficiario effettivo («beneficial owner» o avente economicamente diritto) come definita nel Glossario significa la o le persone fisiche che alla fine possiedono o controllano il cliente e/o la persona per il cui conto è stata effettuata la transazione. Ciò comprende in definitiva le persone che esercitano un controllo effettivo su una persona giuridica o su un’altra costruzione giuridica. In altri termini, le autorità devono poter accedere alle informazioni relative agli azionisti che detengono il controllo della società e non a quelle relative a tutti i titolari di azioni al portatore. Si intende infatti evitare l’utilizzazione abusiva della società e non il possibile abuso di una singola azione al portatore.
2.8.1 Obbligo di comunicazione degli azionisti che detengono il controllo (art. 702a cpv. 1 e 2 AP CO)
Il presente progetto reca (per analogia all’art. 20 LBVM) una nuova disposizione relativa all’obbligo di comunicazione delle partecipazioni qualificate in vista della trasposizione della Raccomandazione 33 del GAFI. L’obbligo di comunicazione è imposto all’azionista nei confronti della società: non si tratta però di un obbligo generale, ma di un obbligo che presuppone la partecipazione all’assemblea generale e quindi un influsso attivo sulla società. Non appena riceve la convocazione all’assemblea generale, l’azionista deve rendere conto alla società se è soggetto o no all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 702a AP CO. È ovvio che anche il consiglio di amministrazione deve rendere attenti all’obbligo di comunicazione, per quanto un tale obbligo esista effettivamente.
L’obbligo di comunicazione da parte dell’azionista che partecipa all’assemblea generale rappresenti un onere sopportabile per la società. Se la società stessa dovesse provvedere all’identificazione nel quadro dell’assemblea generale, sarebbe difficile individuare gli azionisti dominanti (che operano probabilmente di nascosto) tra la massa degli azionisti presenti. Inoltre, a dipendenza del volume dell’azionariato,