Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
vigente) viene sostituito dai nuovi capoversi 2 e 4, che precisano anche il diritto di accesso, come richiesto dalla protezione dei dati.
Nell’articolo 35 capoverso 2 lettera a AP LRD viene concesso l’accesso a GEWA solo alle autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni che si occupano o sono specializzati nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il finanziamento del terrorismo. È quindi applicato il principio di specialità secondo cui è concesso l’accesso a GEWA solo a un settore scelto in seno alle autorità di polizia e di perseguimento penale. L’articolo 35 capoverso 2 lettera b AP LRD concede al Servizio di Analisi e Prevenzione dell’Ufficio federale di polizia l’accesso per l’adempimento di compiti che gli spettano per legge nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, del crimine organizzato e del finanziamento del terrorismo. L’estensione concreta del diritto di accesso per le autorità menzionate nell’articolo 35 capoverso 2 lettere a-b AP LRD è stata regolamentata dal Consiglio federale già nell’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 20 OURD) e nel relativo allegato 2.
L’articolo 35 capoverso 3 AP LRD è stato introdotto per garantire che il risultato positivo di una richiesta rimanga trasparente circa chi abbia elaborato quali dati. Secondo il diritto vigente, l’Ufficio di comunicazione può, su domanda, fornire alle autorità di perseguimento penale informazioni richiamate da GEWA (art. 35 in combinato disposto con l’art. 12 OURD). Secondo l’articolo 15 OURD tali richieste di informazione vengono registrate in GEWA, il che favorisce la trasparenza e al contempo l’ottimizzazione della collaborazione tra l’Ufficio di comunicazione e le autorità di perseguimento penali. In particolare, nel caso delle notifiche di sospetto inserite dall’Ufficio di comunicazione è possibile ottenere nuove conoscenze per il tramite del richiedente e le comunicazioni depositate possono essere successivamente ritrasmesse, rispettivamente aprire un procedimento penale.
L’articolo 35 capoverso 4 AP LRD disciplina i diritti di accesso on-line per le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e per l’Autorità di controllo. L’elenco degli accessi delle autorità di vigilanza è limitato ai dati di GEWA necessari alla rispettiva autorità di vigilanza nel quadro della sua attività di vigilanza specifica. Si tratta di dati marginali di GEWA, elencati esaustivamente nell’articolo 35 capoverso 4 lettere a-c AP LRD. Per motivi relativi al diritto di protezione dei dati il diritto di accesso delle autorità e degli organi conformemente all’articolo 35 capoverso 2 lettere a-b AP LRD, da un lato, e quello delle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche secondo il capoverso 4 della disposizione, dall’altro, dev’essere regolamentato diversamente. GEWA è stata concepita come banca dati dei sospetti, al servizio della lotta specializzata contro reati come il riciclaggio di denaro, il crimine organizzato e il finanziamento del terrorismo. Lo scopo della banca dati GEWA risiede quindi nell’ambito del diritto penale/processuale penale e non serve innanzi tutto all’assolvimento di compiti di vigilanza. Pertanto le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e l’Autorità di controllo possono essere portate a conoscenza solo di dati marginali di GEWA.
2.7.21 Accesso ai sistemi d’informazione (art. 35a AP LRD)
La Raccomandazione 26 del GAFI prevede l’accesso diretto o indiretto all’informazione necessaria all’Ufficio di comunicazione per adempiere i suoi compiti. All’ar-