Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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ticolo 35a AP LRD è stata introdotta una corrispondente base legale formale per garantire l’accesso dell’Ufficio di comunicazione alle banche dati della Confederazione.
È incontestato e indispensabile che l’Ufficio di comunicazione abbia accesso alle banche dati della Confederazione per svolgere il suo lavoro. Per adempire i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione ha attualmente accesso alle banche dati RIPOL, STRANIERI 2000, PAGIRUS, IPAS, JANUS e VOSTRA e ISIS. La base legale di accesso a queste banche dati è costituita dall’articolo 5 dell’ordinanza del 16 marzo 1998 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (OURD; RS 955.23), ossia da una disposizione a livello di ordinanza. Nel suo rapporto di attività ai sensi dell’articolo 21 OURD, l’Ufficio di comunicazione constata che la base legale a livello di ordinanza per accedere alle banche dati è insufficiente e va invece sancita formalmente a livello di legge, ossia nella legge sul riciclaggio di denaro. È ciò che è stato realizzato con il nuovo articolo 35a LRD.
Inoltre d’ora in poi il nuovo articolo 35a lettera f AP LRD schiude all’Ufficio di comunicazione l’accesso alla banca di dati «Sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS)». L’accesso dell’Ufficio di comunicazione alla banca dati ISIS è importante nell’ambito della sua attività legale di analisi, segnatamente nel quadro dell’accertamento di operazioni di finanziamento del terrorismo.
Le persone disegnate dall’articolo 35a capoverso 1 AP LRD possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche. Il tipo di informazioni complementari che possono essere trasmesse all’Ufficio di comunicazione dipende dalle pertinenti disposizioni delle singole banche dati e non va pertanto disciplinato nella LRD. L’articolo 35a capoverso 2 AP LRD contiene un rinvio in merito.
2.7.22 Violazione degli obblighi di diligenza nelle attività commerciali (art. 36a AP LRD)
Il regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile alle attività commerciali è concepito in modo che le disposizioni penali siano applicate come unico meccanismo di controllo. L’inosservanza o la violazione degli obblighi di diligenza o dell’obbligo di comunicazione comporta per le persone sottoposte a questo regime una multa sino a 100’000 franchi. Non rimangono invece esposte a sanzioni penali le violazioni degli obblighi di diligenza da parte degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD. Questa disparità di trattamento è giustificata perché gli intermediari finanziari sono sottoposti a una vigilanza preventiva integrale da parte delle autorità di vigilanza di diritto speciale, dell’Autorità di controllo o degli organismi di autodisciplina, che provvedono all’osservanza della situazione conforme per il tramite di misure preventive o di correzione. Le persone sottoposte ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD non sono dal canto loro sottoposte a una vigilanza preventiva. Se si intende però garantire che gli obblighi loro imposti siano rispettati conformemente alla legge, senza peraltro assoggettarle a una vigilanza integrale e quindi dispendiosa, non esiste altra scelta che imporre loro questi obblighi con la comminatoria della sanzione penale. Il diritto penale deve essere utilizzato in maniera moderata. Pertanto la disposizione viene limitata all’intenzionalità; la violazione degli obblighi verrà sanzionata solo se intenzionale.