Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 17 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

Internutrition sostiene che la distanza d’isolamento ha un senso soltanto se le piante della stessa varietà sulle particelle limitrofe sono coltivate come possibili partner d'incrocio, siccome la distanza d’isolamento ha lo scopo di evitare ibridazioni indesiderate. Pertanto richiede una modifica del testo in tal senso.

Prométerre ritiene opportuno che le autorità pubblichino le distanze autorizzate.

FRC lamenta la mancata presa in considerazione dell’ambiente naturale, che circonda le particelle coltivate con PGM. Chiede che per proteggerlo siano adottate le stesse misure di quelle volte a proteggere la produzione senza OGM. A tal fine va definito che la distanza di isolamento va rispettata fino ai bordi di tutte le altre particelle.

Capoverso 6: Il PEV richiede, ai fini di un controllo sicuro, che siano i Cantoni, e non il titolare dell’autorizzazione, ad essere tenuti ad appurare le istruzioni e le informazioni.

ARTICOLO 14

Capoverso 5: Per i Cantoni BL, SO, SZ e NW non è chiaro se il capoverso 5 della vigente ordinanza sulle sementi viene sostituito o se vi è un errore di numerazione.

Internutrition, SSIC e Syngenta sostengono che è praticamente impossibile che il responsabile della commercializzazione possa garantire che è disponibile la conferma scritta dell’acquirente finale, siccome quest’ultimo si trova alla fine della catena del flusso delle merci e di regola non vi è alcun contatto diretto. Pertanto chiedono che venga stralciata la parte del periodo in questione.

Capoverso 6: NE, JU e GE chiedono che nella versione francese la parola “plantes“ sia sostituita con “végétaux“.

Lettera b: Syngenta, SSIC e Internutrition sottolineano che, analogamente al diritto della Comunità europea, si dovrebbe registrare unicamente il nome e l’indirizzo dell’acquirente diretto. Richiedono pertanto che il testo sia modificato di conseguenza.

Capoverso 10: Il Cantone GR chiede che la Confederazione trasmetta immediatamente alle autorità d’esecuzione le informazioni sulle colture.

VSSJ sarebbe favorevole allo sviluppo di una procedura di notifica in collaborazione con il settore delle sementi.

Capoverso 11: Siccome i diritti riguardanti la responsabilità civile possono essere fatti valere per 30 anni, AI chiede l’estensione del termine di conservazione. VS propone un termine di 15 anni, Prométerre, invece, di 30 anni.

ARTICOLO 22

Per garantire l’informazione ai contadini che non fanno uso di sementi geneticamente modificate, secondo VSSJ la formulazione “può” va sostituita con “deve”.

ALLEGATO 1

Punto 1: Syngenta e SSIC chiedono lo stralcio della lettera c, anche perché può essere commercializzato soltanto materiale di moltiplicazione autorizzato e con ciò si presume che, come il materiale convenzionale, non determini altre conseguenze.

Punto 4: I Cantoni SZ, SO e NW pongono la domanda se in riferimento alle istruzioni ed informazioni non debbano essere formulati obiettivi per evitare la formazione di resistenze negli organismi bersaglio.