Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/61: Ordinanza concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di piante geneticamente modificate nonché l'impiego del relativo raccolto (Ordinanza sulla coesistenza) · 17 pagine

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0 Premesse

Il presente rapporto è stato impostato in maniera da fornire, dopo i punti 1 (situazione iniziale) e 2 (procedura d’audizione), un riassunto dei risultati e una panoramica sulle osservazioni in merito ai singoli temi (punto 3). Al punto 4 sono contenute tutte le osservazioni sui singoli articoli nonché le proposte di aggiunte e le domande poste.

I partecipanti all’audizione che hanno sottoscritto il parere di altri partecipanti sono elencati nell’allegato 2. Di seguito i partecipanti all’audizione vengono menzionati esplicitamente soltanto se hanno espresso un proprio parere su determinati temi oltre al commento generale. Le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto relative ai partecipanti all’audizione sono elencate in ordine alfabetico nell’allegato 1.

In virtù dell’ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061.1), dopo la decisione del capo di Dipartimento, la Cancelleria federale rende accessibile al pubblico in forma elettronica il rapporto sui risultati.

1 Situazione iniziale

L’ordinanza su cui verte il presente rapporto si rifà alla legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica). Nel quadro dei dibattiti parlamentari sono state respinte tutte le richieste di una moratoria di cinque anni per la coltivazione di piante geneticamente modificate (PGM). È stata altresì respinta la richiesta di inserire un articolo in merito nella legge sull’agricoltura. In seguito, è stata lanciata l’iniziativa federale popolare “per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche” in vista dell’applicazione di una moratoria per la coltivazione di PGM. Una delle ragioni per cui i promotori dell’iniziativa chiedevano la moratoria è che in Svizzera non vi sono norme sulla coltivazione di PGM. Parallelamente all’apertura della campagna per la votazione sull’iniziativa popolare precedentemente menzionata, è stata avviata l’audizione relativa all’ordinanza sulla coesistenza. Il 27 novembre 2005 gli elettori svizzeri si sono espressi a favore dell’iniziativa e pertanto fino al 27 novembre 2010 in Svizzera non sarà possibile coltivare PGM.

L’ordinanza sulla coesistenza deve garantire la protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati (OGM) in caso vengano coltivate anche PGM. Essa fissa le condizioni per la coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione di PGM così come quelle per l’impiego del relativo raccolto nelle aziende agricole. Il titolare di un’autorizzazione, che vuole commercializzare sementi geneticamente modificate, deve definire misure, in conformità delle condizioni quadro, volte a garantire la protezione della produzione senza OGM. In particolare ci si riferisce all’indicazione di una distanza d’isolamento per ridurre al minimo la percentuale d’impurità dovuta ad impollinazione incrociata. Tutte le disposizioni relative alla commercializzazione di sementi geneticamente modificate vengono disciplinate parallelamente con l’ordinanza sulla coesistenza e con l’adeguamento dell’ordinanza sulle sementi.

2 Procedura di audizione

L’audizione sull’ordinanza sulla coesistenza è stata avviata il 3 ottobre 2005. Oltre ai Cantoni, alle direzioni cantonali dell’agricoltura e ai servizi dell’agricoltura, sono stati consultati 15 partiti politici, 49 servizi federali, nonché 234 organizzazioni e cerchie interessate, per un totale di 345 destinatari. Il termine d’inoltro dei pareri è scaduto il 3 gennaio 2006. Fino a metà gennaio sono pervenute 81 risposte (cfr. allegato 1, abbreviazioni dei partecipanti all’audizione), che contenevano i pareri di Cantoni, eccezion fatta per AR, SG e UR, 5 partiti politici, 5 servizi federali e 48 organizzazioni e cerchie interessate di cui 2 non consultate.