Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 10 pagine
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Direttive per l’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo
I. Osservazioni preliminari
A. Obiettivo dell’accreditamento
Obiettivo dell’accreditamento è la garanzia di qualità delle scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio conformemente alle direttive legali e agli standard relativi ai contenuti1. Nell’ambito della procedura di accreditamento si deve valutare innanzitutto se risulta un’immagine convincente e coerente fra gli obiettivi fissati e quelli da raggiungere. È compito centrale delle scuole universitarie provvedere al contenuto degli standard da valutare e comprovare ai gruppi di esperti (peers) la plausibilità degli obiettivi e della loro attuazione.
Un accreditamento deve permettere a studenti, datori di lavoro e scuole universitarie di acquisire un’informazione attendibile sulla qualità di istituti di formazione di diritto pubblico e privati nonché una migliore trasparenza sui cicli di studio bachelor e master. I risultati delle procedure peritali devono fornire alle scuole universitarie professionali importanti indicazioni per il loro sviluppo. Un accreditamento mira a coprire gli aspetti di garanzia e sviluppo della qualità. Il risultato della procedura di accreditamento può avere i seguenti esiti: accreditamento, accreditamento con condizioni o rifiuto dell’accreditamento. Un accreditamento viene confermato con un diploma rilasciato dal Dipartimento federale dell’economia (DFE)2. L’accreditamento rappresenta la condizione per l’autorizzazione definitiva di un ciclo di studio o di una scuola universitaria professionale3.
B. Situazione iniziale
Le Camere federali hanno approvato il 17 dicembre 2004 la revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP; RS 414.71). La legge è entrata in vigore il 5 ottobre 2005 dopo la scadenza del termine di referendum a cui non si è fatto ricorso.
Secondo la volontà del legislatore, alla Confederazione viene attribuito il ruolo direttivo per quanto concerne la garanzia di qualità della formazione e l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio. Nell’articolo 17a LSUP la Confederazione ha infatti stabilito i seguenti principi direttivi:
• Confederazione, Cantoni e scuole universitarie professionali assicurano e promuovono la qualità della formazione;
• il DFE è l’autorità competente per l’accreditamento;
• il DFE può convenire con i Cantoni di trasferire a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento e, a richiesta in casi motivati, l’accreditamento di singoli cicli di studio;
• il DFE emana direttive per l’accreditamento;
• la Confederazione prende a carico le spese computabili per la valutazione delle richieste e per l’accreditamento;
• in caso di delega completa dell’accreditamento (valutazione delle richieste e decisione di accreditamento) la Confederazione prende a carico al massimo il 50 per cento delle spese computabili.
1 Di regola, con l’accreditamento viene garantito un determinato standard di qualità (si tratta generalmente di condizioni minime), ciò non esclude che una scuola universitaria professionale possa far valutare anche standard più elevati fino a requisiti eccellenti (excellence).
2 Art. 7 cpv. 3 lett. a LSUP.
3 Art. 14 cpv. 2 lett. fbis LSUP.