Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 10 pagine
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Direttive per l’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo
frequentemente utilizzati per detti aspetti sono i seguenti: accreditamenti cluster, accreditamenti riuniti o accreditamenti modulari.18
Le procedure appena descritte sono possibili se si devono valutare unità chiaramente descritte. Sono determinanti una configurazione istituzionale delle strutture di responsabilità nelle realizzazioni della scuola universitaria professionale19 e la possibilità di ripartire i risultati sui campi di valutazione legalmente definiti: scuola universitaria professionale o ciclo di studio.
B. Valutazione
B.1 Standard
Gli standard menzionati nell’allegato definiscono un quadro minimo generalmente riconosciuto per le agenzie riconosciute. Dal punto di vista dei contenuti, si basano sulle direttive legali per le scuole universitarie professionali (legge federale sulle scuole universitarie professionali e susseguenti atti giuridici e disposizioni pertinenti), mentre dal punto di vista formale si basano sugli standard per il campo universitario20 e la prassi europea21. Per le professioni regolamentate nel campo sanitario si applicano inoltre le direttive UE.
Per i programmi di studio internazionali e transfrontalieri sono inoltre da osservare le raccomandazioni di OECD / UNESCO.22
B.2 Valutazione delle richieste
La valutazione delle richieste si basa su una procedura a tre livelli secondo la prassi internazionale. Dapprima la scuola universitaria professionale richiedente svolge un’autovalutazione sotto la propria responsabilità. In seguito un gruppo di esperti avvia la perizia esterna che di regola comprende una visita sul posto di due giorni. A conclusione della perizia, il gruppo di esperti redige un rapporto con una raccomandazione di accreditamento all’attenzione dell’agenzia riconosciuta o del servizio incaricato. L’agenzia sottopone alla scuola universitaria professionale, per parere, i propri risultati con la raccomandazione di accreditamento.
B.3 Considerazione di precedenti procedure di valutazione della qualità
I risultati di precedenti o altre procedure di valutazione della qualità (certificazione ISO, EFQM ecc.) possono essere considerati nel corso della valutazione della richiesta, a condizione che le procedure siano avvenute negli ultimi tre anni e che corrispondano agli standard europei di garanzia della qualità conformemente alle presenti direttive. L’agenzia incaricata della valutazione delle richieste decide se e quanto considerare i risultati della valutazione per la procedura in corso.
18 Le esperienze fatte negli ultimi anni hanno mostrato che le procedure per la valutazione della qualità si concentrano fortemente sull’insegnamento. Per poter avviare un processo duraturo di miglioramento della qualità, occorrono pertanto procedure più complete, che superano il campo dell’insegnamento (o del ciclo di studio) e che esaminano l’interazione con altri campi (ricerca, servizi e formazione continua).
19 Deve risultare chiaramente quale livello è responsabile dei singoli campi di valutazione.
20 Conferenza universitaria svizzera (CUS), direttive del 16 ottobre 2003 per l’accreditamento nel campo delle scuole universitarie.
21 Cfr. standard Enqa, pag. 22-27; Eca, Code of Good Practice, pag.5-8. Cfr. allegato per quanto concerne gli standard per l’accreditamento di scuole universitarie professionali.
22 Cfr. OECD / UNESCO, Recommendations concerning Guidelines for Quality Provision in Cross-Border Higher Education. Paris, 5. December 2005. In caso di programmi di studio internazionali e comprendenti più Paesi e di programmi joint master, la procedura dev’essere coordinata fra i Paesi coinvolti.