Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 10 pagine

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Direttive per l’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo

impugnare davanti al Tribunale amministrativo federale le decisioni che hanno per oggetto gli accreditamenti, indipendentemente se esse sono emanate dal DFE o da un’agenzia riconosciuta.

C.5 Protezione del segreto e dei dati

Tutti i servizi e le persone che si occupano di accreditamenti trattano in modo confidenziale le informazioni concernenti le scuole universitarie professionali e i cicli di studio interessati. Gli esperti coinvolti nelle procedure di valutazione sottostanno a un rigoroso obbligo del segreto per quanto concerne le informazioni loro affidate. Le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati trovano pertinente applicazione nell’elaborazione di dati relativi all’accreditamento.

III. Disposizioni transitorie

Nelle direttive si è rinunciato consapevolmente a disposizioni transitorie. La comparabilità di procedure per il riconoscimento di diplomi (cicli di studio che hanno superato una procedura di peer review oppure una procedura di riconoscimento CDPE / CDS) con procedure di accreditamento nonché il successivo riconoscimento di accreditamenti avvenuti prima dell’entrata in vigore delle presenti direttive sono disciplinati con una decisione separata emanata dal DFE.

IV. Allegato

Standard per l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio

Osservazioni generali

Con l’accreditamento viene valutata la qualità di istituti e programmi di studio. Gli standard esistenti si suddividono in standard di qualità per scuole universitarie professionali e per cicli di studio. Rappresentano un quadro minimo che deve rendere trasparente la dimensione qualitativa dell’accreditamento. Il quadro formale di riferimento è rappresentato dagli standard delle scuole universitarie27 nonché dalla prassi internazionale dell’accreditamento28 considerando gli standard di contenuto scientifico e i fattori specifici di scuola universitaria professionale. Di principio si possono distinguere due tipi di standard: gli standard formali (prescrizioni concernenti struttura o sistema) e gli standard di contenuto scientifico. Mentre gli standard formali sono stabiliti dalla legge federale sulle scuole universitarie professionali e dalle decisioni degli organi competenti, gli standard di contenuto scientifico rappresentano un consenso scientifico nei campi specifici rappresentati dal gruppo di esperti (peer).29

Ulteriori standard per l’accreditamento sono inoltre stabiliti dalla Riforma di Bologna. Per quanto concerne la questione riguardante l’abilitazione all’esercizio della professione, nel sistema di

27 Conferenza universitaria svizzera (CUS), Direttive del 16 ottobre 2003 per l’accreditamento nel campo delle scuole universitarie.

28 European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki 2005. Ulteriori basi sono le direttive della Dichiarazione di Bologna, le direttive per l’accreditamento nel campo delle scuole universitarie, gli standard delle pari opportunità stabiliti dalla CSUP e gli European Foundation for Quality Management (EFQM) Standards.

29 Durante la valutazione assumono un ruolo centrale i criteri dell’empiricità e della verificabilità intersoggettiva.