Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Direttive per l’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo

di accreditamento nonché le procedure di accreditamento non prescritte dalla legge e avviate su iniziativa della scuola universitaria professionale.23

Se la valutazione delle richieste viene trasferita a terzi, la scuola universitaria professionale può inoltrare all’Ufficio federale la fattura dell’agenzia per le prestazioni di servizi fornite nell’ambito del mandato.24

Se la decisione di accreditamento viene trasferita a terzi, l’Ufficio federale bonifica, a richiesta della scuola universitaria professionale, fino al 50 per cento delle spese comprovate e computabili per la valutazione della richiesta e per l’accreditamento, in conformità a quanto stabilito nel contratto circa l’adempimento dei compiti. Dall’articolo 17a capoverso 4 LSUP risulta la volontà del legislatore secondo cui, in caso di delega di una decisione di accreditamento a un’agenzia riconosciuta, la Confederazione prende a carico soltanto il 50 per cento delle spese per l’intera procedura di accreditamento (valutazione della richiesta e decisione).

C.2 Informazione

Un’informazione trasparente sulla qualità delle scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio è importante per l’opinione pubblica, gli studenti e l’economia. A questo scopo l’Ufficio federale pubblica un elenco aggiornato delle scuole universitarie professionali e dei cicli di studio accreditati. Nell’elenco, oltre alla decisione devono essere menzionate eventuali condizioni con la rispettiva data. Sono fatte salve informazioni confidenziali e decisioni negative, soggette alla legge federale sulla protezione dei dati giusta l’articolo 15 delle presenti direttive.25

I risultati della valutazione delle richieste (rapporti degli esperti) sono resi pubblici dalle agenzie in una forma adeguata.26

C.3 Obbligo di annunciare e vigilanza

Ogni modifica fondamentale all’interno dell’unità accreditata dev’essere comunicata all’Ufficio federale affinché esso possa verificare se e in quale misura è necessaria una (parzialmente) nuova valutazione. Fra le modifiche fondamentali sono comprese la fusione di cicli di studio o la rielaborazione integrale del curricolo.

In caso di gravi inadempienze qualitative dell’unità valutata (es. partenza di personale qualificato senza corrispondente sostituzione, attuazione carente della strategia di ricerca) che non possono essere eliminate entro il termine prestabilito, il DFE può revocare l’accreditamento.

C.4 Procedura e protezione giuridica

L’accreditamento di scuole universitarie professionali ha carattere di diritto federale, per cui alla procedura si applicano anche le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa, purché non siano state stabilite regolamentazioni particolari. La scuola universitaria professionale può

23 Ciò concerne ad esempio cicli di studio i cui diplomi sono riconosciuti sulla base delle procedure peer-review o delle procedure di riconoscimento CDPE / CDS siccome sono state sottoposte a una valutazione della qualità comparabile a un accreditamento. Cfr. la lettera informativa del 6 giugno 2006 sull’accreditamento di scuole universitarie professionali inviata dall’UFFT agli enti responsabili.

24 La Confederazione prende a carico soltanto le spese per procedure concluse. Qualora una scuola universitaria professionale ritiri la propria richiesta durante la procedura (possibilità ammessa da determinate agenzie), essa prende a carico le relative spese.

25 Per la pubblicazione di decisioni negative sono necessari, per motivi legali di protezione dei dati, una base legale oppure il consenso degli interessati. Secondo la prassi internazionale, vengono pubblicate esclusivamente le decisioni positive.

26 Qualora si auspichi una pubblicazione (solamente) in Internet, è sufficiente un collegamento selettivo dell’Ufficio federale con i rapporti riassuntivi redatti dalle agenzie.