Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 14 pagine
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La Fondazione per la protezione dei consumatori e gli Assicuratori malattia svizzeri
(santésuisse) hanno esplicitamente rinunciato a esprimere il loro parere. L'Unione svizzera degli imprenditori ha pure rinunciato a formulare un proprio parere, ma ha pienamente
aderito a quello della Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse). Anche il Canton Glarona si è astenuto dall'esprimere osservazioni dettagliate e ha rinviato alla valutazione dell'avamprogetto espressa dalla CDCF, alla quale aderisce pienamente.
Fino al 20 febbraio 2006, termine della stesura del presente rapporto, sono giunti
complessivamente 230 pareri. Tutti i Governi cantonali, 10 partiti e 32 organizzazioni hanno presentato le loro osservazioni sull'avamprogetto (cfr. la lista allegata). Inoltre 162 persone private hanno espresso spontaneamente il loro parere.
2 Le misure immediate proposte in generale
2.1 Cantoni
I Cantoni sono unanimi nella valutazione delle misure immediate. L'obiettivo di eliminare quanto prima la discriminazione dei coniugi è stato accolto con favore, ma le misure proposte sono state chiaramente bocciate da tutti i Cantoni eccettuato il Cantone del Ticino.
Secondo i Cantoni l’approccio del progetto è sbagliato perché impostato unicamente sul confronto tra le persone coniugate e i concubini in cui entrambi i partner esercitano un’attività lucrativa. La soluzione proposta non include le altre categorie di contribuenti. Si vengono così a creare relazioni squilibrate tra gli oneri delle diverse categorie e quindi nuovi problemi di incostituzionalità.
Il maggior onere delle persone sole e dei coniugi con un solo reddito rispetto ai coniugi con doppio reddito è incompatibile con il principio della parità di trattamento e, secondo molti Cantoni, viola anche il principio dell'uguaglianza dell'imposizione. Inoltre, la disparità legale di trattamento tra i coniugi con doppio reddito e i coniugi con un solo reddito, con differenze in parte superiori al 70 per cento, viola il principio dell'imposizione secondo la capacità
economica.
I Cantoni affermano che secondo il diritto vigente i coniugi con lo stesso reddito complessivo sono pressoché trattati allo stesso modo. Con la misura immediata proposta ci si
distanzierebbe da questo principio. Ad esempio, una coppia di coniugi in cui un solo coniuge percepisce un reddito modesto sarebbe trattata peggio di una coppia di coniugi che dispone dello stesso reddito complessivo conseguito in ugual misura da ciascun coniuge (BE).
Secondo OW la discriminazione viene trasferita alle coppie in cui i due coniugi non
percepiscono lo stesso reddito. Secondo LU la nuova disparità di trattamento comporterebbe una svalutazione del lavoro familiare rispetto all'attività lucrativa. La soluzione proposta penalizzerebbe fortemente soprattutto le famiglie in cui la donna abbandona l'esercizio dell'attività lucrativa dopo la nascita di un figlio (NE). Tuttavia per motivi di sistematica fiscale, non dovrebbe avere alcuna rilevanza «chi porta a casa i soldi». Le persone coniugate
devono poter scegliere liberamente chi esercita un'attività lucrativa e chi eventualmente si occupa dell'educazione dei figli. Le misure immediate rappresentano una penalizzazione per le coppie con un solo reddito o nelle quali un coniuge si occupa dell'educazione dei figli (SG) e elevano la famiglia con doppio reddito a unico modello familiare valido (SZ).
I Cantoni criticano inoltre il fatto che i coniugi pensionati e le coppie coniugate, in cui al massimo un coniuge esercita un’attività lucrativa mentre gli altri redditi provengono da altre
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