Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
Diversi Cantoni fanno notare che la nuova impostazione della deduzione per coniugi con doppio reddito genera rischi pratici di esecuzione. Mentre l'aumento di tale deduzione nel caso dei lavoratori dipendenti è ritenuto semplice dal punto di vista amministrativo, sul fronte dei lavoratori indipendenti si temono enormi scappatoie fiscali in quanto è impossibile
verificare se esiste una collaborazione determinante (AI, SG e VS). L'aumento massiccio della deduzione accrescerebbe anche la tentazione delle imprese familiari di dichiarare un reddito gonfiato o fittizio percepito dal secondo coniuge (SZ, VS e ZH). In futuro sarebbe pertanto necessario controllare maggiormente le quote effettive di lavoro del secondo
coniuge che esercita un'attività lucrativa indipendente. Ne risulterebbe un maggior dispendio in termini di personale e uno Stato di «spioni» (SZ).
BS biasima il fatto che l'aumento della deduzione per coniugi con doppio reddito migliori soprattutto la situazione delle classi di reddito comprese tra i 100 000 e i 300 000 franchi, mentre le classi di reddito modeste non ne traggono alcun beneficio. BS propone perciò di stabilire un importo massimo di 40 000 franchi per questa deduzione.
NW menziona la problematica delle deduzioni fiscali in generale. Infatti le deduzioni hanno ripercussioni soprattutto sui redditi medi e sono poco efficienti dal punto di vista della politica sociale, come indicato dal Consiglio federale stesso nella sua risposta all'interpellanza della Consigliera agli Stati Sommaruga.
Secondo BS, quale base di calcolo della deduzione per coniugi con doppio reddito, dovrebbe essere utilizzato per motivi pratici lo stipendio netto dedotti i contributi legali e regolamentari alla previdenza professionale. Non dovrebbero essere inclusi nella base di calcolo i contributi destinati alla previdenza vincolata (pilastro 3a). BS propone inoltre in analogia con l'articolo 16b capoverso 1 lettera c numero 3 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) la seguente formulazione: «La stessa deduzione è ammessa se un coniuge collabora nella professione, nel commercio o nell’impresa dell'altro coniuge percependo un salario in
contanti».
Secondo SO nella definizione del reddito da attività lucrativa, che costituisce la base di calcolo della deduzione per coniugi con doppio reddito, il progetto opera un'insostenibile distinzione tra il reddito da attività lucrativa indipendente e quello da attività lucrativa
dipendente. Mentre coloro che esercitano un'attività lucrativa dipendente possono dedurre i contributi versati al 2° pilastro e al pilastro 3a, ciò non è possibile per coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Quest’ultimi potrebbero così far valere una deduzione più alta degli impiegati con lo stesso reddito.
GR individua un problema d'esecuzione nel quadro dell'imposta alla fonte. Se l'imposta è prelevata sul reddito da attività lucrativa alla fonte, come avviene per tutti gli stranieri senza permesso di domicilio e per tutti i contribuenti non domiciliati in Svizzera, il reddito più basso non può essere accertato. L’imposizione alla fonte raggiungerebbe i sui limiti e il datore di lavoro tenuto ad operare la deduzione dell'imposta alla fonte non potrebbe calcolare
correttamente l’ammontare dell’imposta.
NE e VD sono perplessi del fatto che la deduzione per coniugi con doppio reddito, che nel Pacchetto fiscale 2001 doveva peraltro essere eliminata, venga ora massicciamente
aumentata.
3.2 Partiti
DS_0004