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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine
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3 I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valutazione dei depositi.
4 La Commissione adotta i rapporti annuali entro sei mesi dalla chiusura dei conti.
Sezione 7: Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori esercizio delle centrali nucleari
Art. 19
1 I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio delle centrali nucleari.
2 Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull’utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.
Sezione 8: Organizzazione
Art. 20 Organi
1 I Fondi dispongono dei seguenti organi comuni:
a. la Commissione;
b. l’Ufficio;
c. il Servizio di revisione.
2 I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono eletti dal Consiglio federale, ogni volta per un quadriennio.
3 Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare membri della Commissione e del Servizio di revisione.
Art. 21 Commissione
1 La Commissione si compone di nove membri al massimo.
2 I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione.
3 La Commissione può far capo a esperti.
Art. 22 Comitati
1 La Commissione può istituire comitati composti da membri della Commissione e da esperti.
2 Il comitato è presieduto da un membro della Commissione.