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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine

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3 I titoli sono esposti a bilancio alla quotazione stabilita dalle banche per la valutazione dei depositi.

4 La Commissione adotta i rapporti annuali entro sei mesi dalla chiusura dei conti.

Sezione 7: Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori esercizio delle centrali nucleari

Art. 19

1 I proprietari sottopongono alla Commissione, per approvazione, il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio delle centrali nucleari.

2 Essi presentano inoltre alla Commissione il rapporto del Servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull’utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti.

Sezione 8: Organizzazione

Art. 20 Organi

1 I Fondi dispongono dei seguenti organi comuni:

a. la Commissione;

b. l’Ufficio;

c. il Servizio di revisione.

2 I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono eletti dal Consiglio federale, ogni volta per un quadriennio.

3 Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare membri della Commissione e del Servizio di revisione.

Art. 21 Commissione

1 La Commissione si compone di nove membri al massimo.

2 I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della Commissione.

3 La Commissione può far capo a esperti.

Art. 22 Comitati

1 La Commissione può istituire comitati composti da membri della Commissione e da esperti.

2 Il comitato è presieduto da un membro della Commissione.