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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine

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Art. 14 Pagamento dei costi di disattivazione e di smaltimento

1 I proprietari presentano all’Ufficio, per verifica, le fatture emesse a loro nome e quelle emesse per prestazioni da loro fornite per spese connesse alla disattivazione e allo smaltimento.

2 L’Ufficio esamina le fatture sotto il profilo della correttezza formale e provvede a pagarle mediante i Fondi entro i termini fissati. I pagamenti dei Fondi, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, sono effettuati a beneficio dei proprietari.

Sezione 5: Politica d’investimento

Art. 15 Collocamento degli averi e contabilità

1 Le risorse finanziarie dei Fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un’equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale.

2 Per ogni Fondo è tenuta una contabilità separata.

Art. 16 Restrizioni all’investimento

1 Le risorse finanziarie dei Fondi non possono essere investite in:

a. imprese tenute a versare i contributi;

b. imprese con partecipazioni superiori al 20 per cento in un’impresa tenuta a versare i contributi;

c. imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica prodotta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono successivamente corrente elettrica.

2 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.

Sezione 6: Valuta e contabilità

Art. 17 Valuta

I costi, i contributi e le pretese sono calcolati in franchi svizzeri.

Art. 18 Contabilità

1 L’esercizio contabile corrisponde all’anno civile.

2 La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 (art. 957–964). Il bilancio e il conto d’esercizio informano sullo stato patrimoniale e sui risultati annui dei Fondi.

3 RS 220