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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine
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Art. 14 Pagamento dei costi di disattivazione e di smaltimento
1 I proprietari presentano all’Ufficio, per verifica, le fatture emesse a loro nome e quelle emesse per prestazioni da loro fornite per spese connesse alla disattivazione e allo smaltimento.
2 L’Ufficio esamina le fatture sotto il profilo della correttezza formale e provvede a pagarle mediante i Fondi entro i termini fissati. I pagamenti dei Fondi, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, sono effettuati a beneficio dei proprietari.
Sezione 5: Politica d’investimento
Art. 15 Collocamento degli averi e contabilità
1 Le risorse finanziarie dei Fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un’equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale.
2 Per ogni Fondo è tenuta una contabilità separata.
Art. 16 Restrizioni all’investimento
1 Le risorse finanziarie dei Fondi non possono essere investite in:
a. imprese tenute a versare i contributi;
b. imprese con partecipazioni superiori al 20 per cento in un’impresa tenuta a versare i contributi;
c. imprese svizzere che, in base a diritti di acquisto di corrente elettrica prodotta in centrali nucleari, forniscono oppure acquistano e forniscono successivamente corrente elettrica.
2 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano agli investimenti collettivi come gli investimenti patrimoniali indicizzati e gli investimenti in fondi.
Sezione 6: Valuta e contabilità
Art. 17 Valuta
I costi, i contributi e le pretese sono calcolati in franchi svizzeri.
Art. 18 Contabilità
1 L’esercizio contabile corrisponde all’anno civile.
2 La contabilità dei Fondi è tenuta conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 (art. 957–964). Il bilancio e il conto d’esercizio informano sullo stato patrimoniale e sui risultati annui dei Fondi.
3 RS 220