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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine
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5 Si suppone un reddito del capitale del 5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d’affari) e un tasso di rincaro del 3 per cento.
Art. 9 Fissazione dei contributi
1 All’inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contributi annui sulla base dei presunti costi di disattivazione e di smaltimento
2 Se il nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento presenta notevoli differenze rispetto all’ultimo calcolo, la Commissione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia.
3 Se, in seguito all’evoluzione dei mercati finanziari, il capitale accumulato si situa all’esterno di un margine di oscillazione fissato dalla Commissione, la Commissione fissa i contributi per il resto del periodo mediante tassazione intermedia.
4 I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento.
5 La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi.
6 I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi.
Art. 10 Forma dei contributi
Con l’approvazione della Commissione, i contributi possono essere forniti:
a. sotto forma di titoli;
b. fino a concorrenza di un quarto della somma dovuta, sotto forma di contratti di assicurazione conclusi con una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o sotto forma di garanzie a favore dei Fondi.
Art. 11 Contratti di assicurazione e garanzie.
1 I contratti di assicurazione e le garanzie possono essere considerati alla stregua di contributi se:
a. garantiscono ai Fondi il diritto incondizionato e irrevocabile di disporne;
b. il diritto dei Fondi nei confronti dell’assicuratore o del garante non si estingue qualora il proprietario tenuto a versare contributi disattenda i propri obblighi verso questi ultimi;
c. l’assicuratore o il garante offre garanzia di solvibilità a lungo termine;
d. l’assicuratore ha rinunciato irrevocabilmente al diritto di recedere dal contratto, conferitogli dall’articolo 6 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione.