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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine
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2 Non sono riconosciuti in particolare:
a. i contratti di assicurazione effettivi soltanto in caso di disattivazione conseguente a un incidente;
b. i contratti di assicurazione non effettivi in caso di disattivazione conseguente a un incidente;
c. le garanzie dei proprietari tenuti a versare contributi.
3 Se l’assicuratore o il garante diventano insolventi, il proprietario tenuto a versare contributi paga entro un anno sotto forma di deposito l’importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione, esso può altrimenti concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.
4 In caso di disdetta dell’assicurazione o della garanzia, il proprietario tenuto a versare contributi deve corrispondere sotto forma di deposito l’importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione ed entro il termine di disdetta, esso può altrimenti concludere una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.
Art. 12 Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie
1 La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni proprietario tenuto a versare contributi, un quarto del capitale accumulato.
Sezione 4: Pretese
Art. 13 Capitale accumulato
1 Le pretese che i proprietari tenuti a versare contributi possono far valere sul capitale accumulato sono pari:
a. ai depositi effettuati per il corrispondente impianto;
b. alla partecipazione agli utili;
c. al valore nominale dei contratti di assicurazione e delle garanzie.
2 Sono dedotti dal capitale accumulato:
a. i pagamenti effettuati dai Fondi a favore dell’impianto in questione;
b. la quota di costi amministrativi corrispondente all’impianto in questione.
3 La partecipazione agli utili comprende gli interessi semplici e composti e altri ricavi nonché i profitti e le perdite sul patrimonio del Fondo. Essa è calcolata per ogni proprietario entro il 31 dicembre dell’anno contabile e versata o addebitata sul suo conto.