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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine

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2 Non sono riconosciuti in particolare:

a. i contratti di assicurazione effettivi soltanto in caso di disattivazione conseguente a un incidente;

b. i contratti di assicurazione non effettivi in caso di disattivazione conseguente a un incidente;

c. le garanzie dei proprietari tenuti a versare contributi.

3 Se l’assicuratore o il garante diventano insolventi, il proprietario tenuto a versare contributi paga entro un anno sotto forma di deposito l’importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione, esso può altrimenti concludere entro sei mesi una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

4 In caso di disdetta dell’assicurazione o della garanzia, il proprietario tenuto a versare contributi deve corrispondere sotto forma di deposito l’importo coperto in precedenza con contratti di assicurazione o garanzie; previa approvazione della Commissione ed entro il termine di disdetta, esso può altrimenti concludere una nuova assicurazione o fornire una nuova garanzia.

Art. 12 Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie

1 La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni proprietario tenuto a versare contributi, un quarto del capitale accumulato.

Sezione 4: Pretese

Art. 13 Capitale accumulato

1 Le pretese che i proprietari tenuti a versare contributi possono far valere sul capitale accumulato sono pari:

a. ai depositi effettuati per il corrispondente impianto;

b. alla partecipazione agli utili;

c. al valore nominale dei contratti di assicurazione e delle garanzie.

2 Sono dedotti dal capitale accumulato:

a. i pagamenti effettuati dai Fondi a favore dell’impianto in questione;

b. la quota di costi amministrativi corrispondente all’impianto in questione.

3 La partecipazione agli utili comprende gli interessi semplici e composti e altri ricavi nonché i profitti e le perdite sul patrimonio del Fondo. Essa è calcolata per ogni proprietario entro il 31 dicembre dell’anno contabile e versata o addebitata sul suo conto.