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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine
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Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici
Art. 29 Vigilanza
I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.
Art. 30 Rendiconto
Ogni anno la Commissione presenta i rapporti annuali al Dipartimento e ai proprietari tenuti al versamento dei contributi. Tali rapporti comprendono i conti, i rapporti del Servizio di revisione e forniscono informazioni in merito ai principi e agli obiettivi degli investimenti patrimoniali.
Art. 31 Rimedi giuridici
La procedura per l’emanazione e l’impugnazione di decisioni del Fondo è disciplinata dalla legislazione in materia di procedura amministrativa e organizzazione giudiziaria federali.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 32 Disposizione transitoria
1 I proprietari di centrali nucleari che restano in esercizio meno di 25 anni versano al Fondo di smaltimento l’importo corrispondente ai contributi che avrebbe dovuto versare se il Fondo fosse esistito sin dall’inizio dell’esercizio di tale centrale.
2 Per le centrali nucleari sprovviste di una licenza d’esercizio indeterminata si presume una durata d’esercizio di 40 anni. Se la limitazione della licenza d’esercizio è revocata, la durata di esercizio è stabilita secondo l’articolo 8.
Art. 33 Diritto previgente: abrogazione
I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. ordinanza del 5 dicembre 19835 concernente il Fondo di spegnimento;
2. ordinanza del 6 marzo 20006 sul Fondo di smaltimento.