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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine

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e. altre spese decise dalla Commissione e necessarie per l’adempimento dei suoi compiti;

f. le spese giudiziarie e le spese ripetibili a carico dei Fondi.

g. i costi di assicurazione degli organi e dei membri della Commissione.

2 I costi di gestione del patrimonio non sono considerati costi amministrativi.

Sezione 3: Obbligo di contribuire e importo dei contributi

Art. 6 Obbligo di contribuire

1 I contributi al Fondo di disattivazione sono versati dai proprietari di impianti nucleari:

a. che producono essenzialmente energia utile;

b. che servono al deposito intermedio di combustibili usati e di scorie radioattive provenienti da centrali nucleari.

2 I contributi al Fondo di smaltimento sono versati dai proprietari di centrali nucleari.

3 L’Istituto Paul Scherrer, il Politecnico federale di Losanna e le università cantonali sono esentati dall’obbligo di contribuire.

Art. 7 Durata dell’obbligo di contribuire

L’obbligo inizia il giorno in cui l’impianto nucleare è messo in servizio e termina al momento in cui l’impianto nucleare è messo fuori servizio.

Art. 8 Importo dei contributi

1 Il calcolo dei contributi si fonda su un modello attuariale singolarmente per ogni impianto.

2 I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta di 50 anni per le centrali nucleari. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) proroga la durata per la base di calcolo.

3 La durata d’esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

4 L’importo dei contributi è determinato in base:

a. ai costi teorici di disattivazione e di smaltimento, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento;

b. ai costi amministrativi dei Fondi;

c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.