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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine

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i. di assicurazione;

j. amministrativi.

Art. 3 Costi di smaltimento

1 Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio e degli elementi combustibili usati dopo la messa fuori servizio di una centrale nucleare.

2 I costi di smaltimento comprendono in particolare i costi:

a. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio;

b. di trasporto, rielaborazione e smaltimento degli elementi di combustibile esausti;

c. per una fase di osservazione di 50 anni di un deposito in strati geologici profondi;

d. di pianificazione, progettazione, direzione, costruzione, esercizio, smantellamento e sorveglianza degli impianti di smaltimento;

e. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;

f. di autorizzazione e controllo delle autorità;

g. di assicurazione;

h. amministrativi.

Art. 4 Calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento

1 Il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento è calcolato ogni cinque anni, per ogni centrale nucleare, sulla base delle indicazioni del proprietario, la prima volta quando la centrale è messa in servizio.

2 Inoltre, i costi sono calcolati nuovamente quando:

a. un impianto nucleare è messo fuori servizio definitivamente;

b. circostanze impreviste fanno prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.

3 I costi sono calcolati in base al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

Art. 5 Costi amministrativi dei Fondi

1 Per costi amministrativi si intendono in particolare:

a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione;

b. le spese per l’Ufficio;

c. le indennità corrisposte agli esperti;

d. le spese della Confederazione per le attività di vigilanza sui Fondi;