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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine
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i. di assicurazione;
j. amministrativi.
Art. 3 Costi di smaltimento
1 Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio e degli elementi combustibili usati dopo la messa fuori servizio di una centrale nucleare.
2 I costi di smaltimento comprendono in particolare i costi:
a. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio;
b. di trasporto, rielaborazione e smaltimento degli elementi di combustibile esausti;
c. per una fase di osservazione di 50 anni di un deposito in strati geologici profondi;
d. di pianificazione, progettazione, direzione, costruzione, esercizio, smantellamento e sorveglianza degli impianti di smaltimento;
e. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;
f. di autorizzazione e controllo delle autorità;
g. di assicurazione;
h. amministrativi.
Art. 4 Calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento
1 Il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento è calcolato ogni cinque anni, per ogni centrale nucleare, sulla base delle indicazioni del proprietario, la prima volta quando la centrale è messa in servizio.
2 Inoltre, i costi sono calcolati nuovamente quando:
a. un impianto nucleare è messo fuori servizio definitivamente;
b. circostanze impreviste fanno prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.
3 I costi sono calcolati in base al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.
Art. 5 Costi amministrativi dei Fondi
1 Per costi amministrativi si intendono in particolare:
a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione;
b. le spese per l’Ufficio;
c. le indennità corrisposte agli esperti;
d. le spese della Confederazione per le attività di vigilanza sui Fondi;