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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine
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3 I comitati e i gruppi di esperti preparano la documentazione necessaria per le decisioni della Commissione.
Art. 23 Compiti
La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
a. determina il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
b. stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanziario e il preventivo per i costi di smaltimento;
c. stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi;
d. decide sull’accettazione di titoli, polizze di assicurazione e altre garanzie;
e. fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari;
f. consente la concessione di anticipi fra i Fondi;
g. sottopone al Dipartimento, per il Consiglio federale, proposte concernenti le anticipazioni della Confederazione;
h. constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi;
i. approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio delle centrali nucleari;
j. esamina i costi amministrativi e di smaltimento e li addebita ai Fondi;
k. autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi;
l. fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 20034 sull’energia nucleare.
m. investe gli averi dei Fondi.
n. fissa i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali come pure le relative condizioni e direttive;
o. nomina l’Ufficio;
p. sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali;
q. sceglie i membri dei comitati;
r. vigila sull’operato dell’Ufficio e degli esperti cui esso ha fatto capo;
s. adotta i rapporti e approva i conti annuali.
Art. 24 Firma
1 Il presidente o il vicepresidente sono autorizzati a firmare a nome dei Fondi, ciascuno collettivamente con un altro membro della Commissione.