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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine
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2 Quest’ultima può autorizzare altre persone a firmare.
Art. 25 Sedute, quorum, voto
1 La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all’anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.
2 La Commissione può deliberare se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide.
3 Le decisioni possono essere prese a maggioranza semplice mediante circolazione degli atti se almeno due terzi dei membri votano entro il termine stabilito e se nessun membro chiede la discussione dell’oggetto. Simili decisioni devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta della Commissione.
4 Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.
Art. 26 Ufficio
1 L’Ufficio svolge in particolare i seguenti compiti:
a. tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la Commissione non decide altrimenti;
b. prepara le sedute della Commissione e ne esegue le decisioni;
c. redige i verbali.
2 La Commissione può affidare altri compiti all’Ufficio.
Art. 27 Servizio di revisione
1 Fatto salvo il capoverso 2, al mandato di revisione, alla posizione, all’abilitazione, all’indipendenza e all’allestimento di rapporti del Servizio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.
1 Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al Dipartimento.
Art. 28 Costi
Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della Commissione, nonché le spese dell’Ufficio, del Servizio di revisione, degli esperti e per i mandati impartiti dalla Commissione sono a carico dei Fondi.