Allegato 5 (OAV)
Consultazione 2005/97: Modifiche di diverse ordinanze della legislazione sulla circolazione stradale · 2 pagine
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Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OAV Allegato 5
b) Danni alle cose: 1 milione EUR per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Gli Stati membri devono far applicare la direttiva entro l’11 giugno 2007. Ove necessario, può essere fissato un periodo transitorio fino a cinque anni (cioè fino all’11 giugno 2012), per adeguare le somme di copertura minime ai livelli
prescritti. D’altro canto, gli Stati membri devono aumentare le somme di copertura minime entro il 31 dicembre 20093 ad almeno la metà degli importi prescritti. Per garantire che le somme di copertura minime non perdano valore con il tempo, devono essere rivedute periodicamente. Per la revisione deve essere applicato l’indice europeo dei prezzi al consumo.
Procedura proposta per la Svizzera:
Poiché le coperture minime sono appena state aumentate, la Svizzera soddisfa sino alla fine del 2009 le prescrizioni pecuniarie della direttiva. Pertanto, per il momento non è necessario intervenire. Prevediamo però di proporne un aumento, prima della scadenza del termine transitorio UE (11 giugno 2012), in una revisione successiva dell’OAV. È previsto di salvaguardare il sistema odierno (somma di copertura minima per infortunio) che ha fatto buona prova e che è ammesso dalla direttiva. Questa procedura garantisce che la protezione svizzera delle vittime della circolazione non scenda sotto il livello europeo.
3 "Entro 30 mesi dalla data di attuazione della direttiva 2005/14/CE, gli Stati membri devono aumentare gli importi di
garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti nel presente paragrafo.“