Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/1: Consultazione sulla cessione della partecipazione della Confederazione nell'azienda Swisscom SA · 59 pagine
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amministrazione e delle regole di impiego del personale (obbligo concernente la conclusione di un contratto collettivo di lavoro). Diversamente dalle società di cui agli articoli 620 segg. CO, la società anonima di diritto speciale non poggia su una base contrattuale, bensì è creata direttamente attraverso un atto legislativo. Oltre alla legge speciale, si applicano lo statuto ed eventualmente - a titolo completivo - le prescrizioni in materia di società anonima del codice delle obbligazioni (CO)28. L'organizzazione della società anonima di diritto speciale è basata in primo luogo sulle disposizioni organizzative e solo in secondo luogo sulle disposizioni del CO. In questi casi il diritto societario privato diventa diritto pubblico sussidiario29. La cessione completa della partecipazione della Confederazione alla società anonima di "diritto pubblico" esige pertanto imperativamente la trasformazione di quest'ultima in una società anonima fondata unicamente sul diritto privato secondo gli articoli 620 segg. CO.
La modifica della forma giuridica, ovvero la trasformazione da società anonima di diritto speciale in società anonima di diritto privato, non ha conseguenze dirette sui rapporti giuridici esistenti. Nella fattispecie, la trasformazione rappresenta una mera modifica della forma giuridica dell'azienda, senza che ne risultano modificati i rapporti giuridici. Nonostante la modifica della forma giuridica, l'azienda mantiene la propria identità e personalità giuridica. La trasformazione non richiede pertanto la costituzione di una nuova società. La società cambia unicamente la forma giuridica mantenendo inalterati i rapporti patrimoniali e sociali. Dato che il disegno di legge prevede di trasformare l'azienda modificando semplicemente la forma giuridica, la procedura è notevolmente semplificata. Non è necessario costituire una nuova società né trasferire i rapporti giuridici mediante successione a titolo universale. La società che cambia la forma giuridica conserva la propria identità sotto il profilo economico e giuridico.30
Poiché nella fattispecie non si tratta di una "trasformazione mediante trasferimento", bensì di una "trasformazione volta puramente a modificare la natura giuridica", non vi è alcun trasferimento di patrimonio rilevante ai fini fiscali, eventualmente connesso con una nuova stima. Il processo di trasformazione non comporta quindi conseguenze fiscali.
Capoverso 2
A causa dei lavori necessari per preparare la trasformazione (cfr. cpv. 3 lett. a - d), l'entrata in vigore della legge non può avvenire contemporaneamente alla trasformazione dell'azienda. Al momento attuale, non è neppure possibile fissare un termine per la conclusione dei lavori e l'attuazione della trasformazione. La definizione della data della trasformazione deve quindi essere demandata al Consiglio federale.
Nell'ambito della trasformazione diretta e senza liquidazione della forma giuridica di istituti di diritto pubblico che dispongono di autonomia organizzativa e che sono iscritti nel registro di commercio, bisognerebbe applicare per analogia agli aspetti di
28 Cfr. STEFAN VOGEL, Die spezialgesetzliche Aktiengesellschaft, ZBL 2003 418 n. 2, con rinvii; HÄFELIN ULRICH/MÜLLER GEORG, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a edizione, Zurigo ecc. 2002, nota 1488.
29 Cfr. HÄFELIN/MÜLLER, N 304; VOGEL, Aktiengesellschaft, 418 n. 2.
30 Cfr. Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio, FF 2000 3765, n. 2.1.4.1 - spiegazioni ad articolo 53.