Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/1: Consultazione sulla cessione della partecipazione della Confederazione nell'azienda Swisscom SA · 59 pagine

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di servizi di telecomunicazione a fornire le prestazioni necessarie (cfr. art. 68 OST). Finora le autorità competenti non hanno dovuto prendere alcuna decisione di questo tipo. Gli organi incaricati di affrontare le situazioni straordinarie sono sempre riusciti a raggiungere un accordo con i fornitori di servizi di telecomunicazione. Swisscom, toccata in prima persona, potrebbe quindi essere costretta a continuare ad assicurare le prestazioni necessarie in vista e in caso di situazioni straordinarie se, una volta privatizzata, si rifiutasse di impegnarsi contrattualmente.

La modifica della LTC attualmente in discussione in Parlamento prevede inoltre l'introduzione di una nuova disposizione in materia di sicurezza e di disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione (art. 48a), sempre applicabile indipendentemente dal sopraggiungimento di una situazione straordinaria. In base a tale disposizione, il Consiglio federale potrà imporre ai fornitori di servizi di telecomunicazione delle prescrizioni tecniche e amministrative necessarie al mantenimento della sicurezza delle telecomunicazioni in tempo di pace come pure nelle situazioni di crisi.

Le disposizioni applicabili della LTC e dell'OST garantiscono che le esigenze della Svizzera in materia di sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione siano attualmente completamente soddisfatte. Per quanto riguarda la radiodiffusione, la revisione della legge del 21 giugno 199125 sulla radiotelevisione (LRTV), al momento in discussione in Parlamento, rinvia all'articolo 47 LTC. In questo modo, il Consiglio federale tiene conto dei risultati del suo rapporto del 30 novembre 2001 (cfr. n. 4.2.2.1 e 4.2.5.2).

Attualmente esistono ancora alcune sovrapposizioni tra Swisscom e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Considerato che è nell'interesse di entrambe le parti giungere a un chiarimento, sono attualmente in corso i lavori volti a districare tali sovrapposizioni e a garantire legalmente le pretese di proprietà. La cessione della partecipazione di maggioranza detenuta dalla Confederazione nell'azienda Swisscom SA accelererà con tutta probabilità questo processo. Secondo il DDPS detta dissociazione provocherà uscite supplementari, che dovranno essere compensate con un corrispondente aumento dei crediti a titolo di costi per la privatizzazione.

2.2 Posizione di Swisscom

Il consiglio di amministrazione di Swisscom ha definito la sua posizione di principio riguardo alla prevista cessione della partecipazione di maggioranza della Confederazione. Esso analizzerà il progetto in consultazione alla luce degli interessi dell'azienda e, nell'ambito della consultazione, presenterà le proprie osservazioni sul progetto e su eventuali misure di accompagnamento.

L'attuale vincolo della partecipazione di maggioranza della Confederazione, sancito nella legge sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC), può rappresentare un ostacolo in vista degli sviluppi del mercato e delle tecnologie nel settore delle telecomunicazioni. Si tratta di assicurare e incrementare anche in futuro il valore dell'azienda Swisscom. A tal fine, l'azienda deve aumentare ulteriormente la propria competitività sui mercati di telecomunicazione nazionali e internazionali.

25 RS 784.40