Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/1: Consultazione sulla cessione della partecipazione della Confederazione nell'azienda Swisscom SA · 59 pagine

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borsa circa 150 000 azioni al giorno. Anche se si riuscisse a vendere ogni giorno un pacchetto di tale entità, la Confederazione impiegherebbe quasi un anno per cedere l'intera partecipazione. Un siffatto modo di procedere comporterebbe per la Confederazione una riduzione notevole del ricavato della vendita.

Intenzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale intende cedere il proprio pacchetto azionario attraverso un'offerta pubblica secondaria analogamente all'"Initial Public Offering" del 1998, combinata con un'offerta generosa a favore dei piccoli azionisti. Questo modo di procedere fornisce le maggiori garanzie che Swisscom rimanga un'azienda autonoma. In tal modo, il Consiglio federale rinuncia consapevolmente alla massimizzazione del ricavato derivante dalla vendita a un investitore strategico. Al momento opportuno esso terrà ovviamente conto della realtà del mercato e adeguerà, se del caso, il suo disegno di cessione.

4 Spiegazioni relative ai singoli articoli

4.1 Disposizioni della LATC (cifra I) Art. 6

Abrogando la disposizione dell'articolo 6 capoverso 1 LATC si sopprime l'obbligo della Confederazione di detenere la maggioranza del capitale e dei voti. Dato che a seguito dell'abrogazione di questa disposizione non sussiste più una base per la partecipazione della Confederazione, tale partecipazione deve essere liquidata interamente entro un termine ragionevole (cfr. spiegazioni ad art. 28a cpv. 1).

L'articolo 6 capoverso 2 LATC precisa soltanto che dalle restrizioni all'alienazione conformemente al capoverso 1 non derivano ulteriori limitazioni per la negoziazione di titoli di partecipazione. Con l'abrogazione del capoverso 1, il capoverso 2 diventa superfluo. La disposizione del capoverso 3, secondo cui il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere in qualità di azionista principale dell'azienda, non deve essere abrogata per il momento, poiché sino al momento della cessione della partecipazione di maggioranza la Confederazione necessita di una base giuridica per il mantenimento degli obiettivi strategici. Alla data della trasformazione in una società di diritto privato, gli articoli 1-28 LATC vengono abrogati, ragion per cui decade anche la base giuridica per gli obiettivi strategici.

Art. 28a

Capoverso 1

Swisscom è stata concepita quale società anonima di diritto speciale (art. 2, 3 e 6 LATC)27 in considerazione dello scopo stabilito nella legge, della maggioranza del capitale e dei voti detenuta dalla Confederazione, delle direttive della Confederazione, della rappresentanza del personale in seno al consiglio di

27 Messaggio del 10 giugno 1996 concernente la legge sull'organizzazione delle poste e la legge sull'azienda delle telecomunicazioni, FF 1996 III 1212, n. 142.2).